Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8145 Recesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 agosto 2004 il Tribunale di Treviso – adito da G.F. e in via riconvenzionale dalla s.r.l. Cessalto Service – dichiarò legittimo il recesso della convenuta dal contratto preliminare in data 19 giugno 2001, con il quale si era obbligata a vendere all’attore un immobile in (OMISSIS), e affermò il suo diritto a ritenere la caparra confirmatoria che le era stata versata.

Impugnata da G.F., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 19 ottobre 2009 ha rigettato il gravame. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che le difficoltà insorte dopo la conclusione del contratto preliminare erano state superate allorchè il legale della s.r.l. Cessalto Service aveva accettato le condizioni poste da quello di G.F. con una lettera del 17 dicembre 2001, sicchè era stato del tutto ingiustificato il successivo rifiuto del promittente acquirente di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di vendita.

G.F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. La s.r.l. Cessalto Service si è costituita con controricorso e ha presentato una memoria.

Motivi della decisione

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso viene formulata essenzialmente una unitaria censura, articolata in argomentazioni tra loro strettamente correlate, che possono pertanto essere prese in considerazione congiuntamente. Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto: – che il recesso irretrattabilmente compiuto da G.F. il 23 ottobre 2001 impediva la permanenza del rapporto; – che la legittimità di tale atto doveva essere valutata alla stregua degli eventi precedenti e non del comportamento posteriore delle parti, sfociato in trattative rimaste senza esito; – che gli eventi suddetti erano consistiti in inadempimenti della s.r.l. Cessalto Service, sopravvenuti nel settembre e nell’ottobre 2001, dopo che gli originari contrasti tra le parti erano stati composti; – che era pertanto arbitrario il successivo invito della promittente venditrice a concludere il contratto definitivo ed era priva di fondamento la sua dichiarazione di voler a sua volta recedere dal preliminare, resa con abuso di diritto quando la causa era già pendente; – che comunque si sarebbe dovuto semmai accertare che il rapporto si era sciolto per mutuo consenso, come in via subordinata era stato chiesto al giudice di secondo grado, il quale aveva mancato di pronunciare sul punto.

La doglianza va disattesa, poichè non investe la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata: la vicenda che ha dato luogo alla controversia viene prospettata dal ricorrente in termini diversi da quelli ritenuti dalla Corte d’appello, la quale ha basato la decisione sul presupposto che nel dicembre 2001 le parti, per il tramite dei rispettivi loro legali, avevano raggiunto un nuovo accordo, al quale poi G.F. aveva ingiustificatamente ricusato di dare esecuzione, pur se tutti i pregressi contrasti erano stati completamente superati. A questo assunto nulla concretamente è stato opposto nel ricorso, salvo la generica e assiomatica affermazione secondo cui le parti, dopo l’ottobre 2001, si erano limitate a tenere contatti rimasti allo stadio di semplici trattative, sicchè era rimasto operante il recesso comunicato il 23 di quel mese alla s.r.l. Cessalto Service. Nè sulla questione della risoluzione consensuale la Corte d’Appello ha mancato di provvedere, essendo implicita la risposta negativa nella ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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