T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 14 agosto 2001, depositato il 13 settembre 2001, il ricorrente impugna l’ordinanza n. 113 del 12 giugno 2001 di sospensione e demolizione, deducendo: violazione di legge in relazione all’art. 7 legge n. 47/85 – opere di manutenzione – volumi tecnici.

2 Con istanza depositata il 19 novembre 2009, il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso.

3 Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione adottata in base alla nota, in data 14 aprile 2001, del Comando Forestale di Sabaudia, relativa alla realizzazione abusiva delle "sottoelencate opere: 1) un manufatto delle dimensioni di mt. 2,90 x 2,70 alto mt. 1,65, sistemato su un terreno in declivio, parzialmente rivestito con pietra e suddiviso in due vani, in uno veniva posizionato un bombolone per il gas G.P.L. e risultava privo di copertura, mentre nell’altro veniva posizionato un contenitore per la raccolta delle acque reflue dell’abitazione. 2) Piazzola della superficie di mq. 14,30 (mt. 2,70 x 5,30) ottenuta mediante sbancamento e livellamento di terreno e roccia nella quale si preparava lo spianamento di un battuto di cemento mediante posa in opera di rete elettrosaldata e predisponendo le poste di livello per il battuto. La piazzola è posizionata in aderenza al 1° manufatto. 3) Secondo manufatto delle dimensioni di mt. 2,80 x 1,80 altro mt. 1,75 ottenuto realizzando per tre lati dei muri in blocchetti di cemento mentre per il quarto lato si sfruttava un muro di contenimento già esistente. Il manufatto così ottenuto si copriva con solaio di laterizi e gettata di cemento e vestito esternamente in modo parziale con pietra. All’interno vi sono due serbatoi per l’acqua in vetroresina;". Dall’ordinanza emerge poi che: (a) "… le opere abusive… ricadono in zona compresa nel perimetro del territorio del Parco Nazionale del Circeo sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica,…"; (b) "il lotto di terreno… ricade secondo il vigente P.R.G. in zona Comprensorio Naturalistico del Monte Circeo nel quale debbono essere garantite la conservazione e la inalterabilità dei luoghi;".

2 Il ricorrente, premessa la fatiscenza dell’impiantistica dell’immobile, afferma che: – i lavori contestati rientrerebbero tra le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, in quanto tali assoggettati a denunzia di inizio di attività ex articolo 2, comma 60, della legge 662 del 1996; – l’assenza dall’autorizzazione regionale correlata al vincolo, non legittimerebbe la sospensione e la demolizione applicabile per la sola esecuzione di opere sottoposte a regime concessorio; – tale regime non interesserebbe la costruzione dei box di contenimento dei serbatoi, da considerare quali volumi tecnici; – infine, tutti gli altri lavori non deturperebbero, bensì tutelerebbero l’ambiente.

3 In via preliminare va evidenziato che l’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, sì come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo aver elencato gli interventi realizzabili con la denunzia di inizio di attività (comma 7) ne ha altresì escluso l’utilizzo nelle aree vincolate (comma 8, lettera a). Pertanto, anche a convenire con la prospettata sussumibilità delle opere sanzionate tra quelle elencate nel citato comma 7, il limite di cui al successivo comma, impedisce ogni utile riferimento alla denunzia. In definitiva la proposta riconduzione delle opere alle categorie della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non costituisce di per sé argomento idoneo e sufficiente essendo certificata, dal testo del provvedimento impugnato, l’esistenza del vincolo.

4 Per altro e decisivo aspetto, in disparte la considerazione per la quale il provvedimento richiama anche l’esecuzione di opere di sbancamento e livellamento connesse ala realizzazione della piazzola, alla prospettazione dedicata ai cd. volumi tecnici ed al relativo regime giuridico, va opposto che il lotto ricade in area nella quale secondo il p.r.g., "… debbono essere garantite la conservazione e la inalterabilità dei luoghi;", previsione che inibisce qualunque tipo di intervento quindi giustifica la sanzione, riferita all’articolo 4 della legge 28 febbraio 1985.

5 Il ricorso va pertanto respinto.

6 Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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