Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 26 maggio 2011 il Tribunale dell’Aquila, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza del 2 maggio 2011 con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di I.A. la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di tentato omicidio in danno di S. G., detenzione e porto illegale di un’arma comune da sparo clandestina, lesioni volontarie aggravate.

Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato erano costituti dal contenuto delle dichiarazioni della parte offesa e del fratello di quest’ultima, dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto, dai rilievi tecnici, dagli accertamenti medico legali e balistici, dalle riprese filmate dell’impianto di videosorveglianza installato all’interno del locale, dai rilievi svolti sull’arma (un revolver 357 "Magnum", privo di matricola) usata per l’aggressione, dalle dichiarazioni rese su Ia.Pa. e T.L. in merito alla contestuale presenza all’interno del bar della parte offesa, del fratello e di I..

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), tenuto conto della gravità del fatto, della elevata pericolosità sociale dimostrata dall’indagato, mosso da una foltissima spinta a delinquere correlata alla gestione di illeciti traffici.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, I., il quale lamenta violazione della legge penale in relazione alla ritenuta univocità di un grave quadro indiziario e inosservanza dei canoni di valutazione probatoria alla luce dell’omesso apprezzamento di una serie di elementi indicati dalla difesa quali: l’inesistenza di immagini dell’episodio:; la tipologia e la natura delle lesioni riportate da I.; la perdita della dentiera da parte di quest’ultimo; il contenuto delle dichiarazioni rese da T.L., Tr.Lu., S.A.; la querela sporta da I. nei confronti di S.; la personalità di S., soggetto pluripregiudicato; l’aggressione subita da I. con i suoi conseguenti riflessi sui fatti successivamente verificatisi, sulla loro corretta qualificazione giuridica, sulla sussistenza di eventuali causa di giustificazione. Denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che il Tribunale ha analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, fondata anche sul richiamo per relationem all’ordinanza di custodia cautelare, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio contestato ad I. A. dai seguenti elementi: a) esito degli accertamenti medico- legali sulle lesioni subite dalla parte offesa; b) dichiarazioni di S.A., presente al fatto, che indicava l’indagato come la persona che aveva sparato contro il fratello G.; c) riprese della telecamera a circuito interno installata all’interno del bar;

d) accertamenti balistici svolti sull’arma (un revolver 357 "Magnum", privo di matricola) da cui erano stati esplosi i colpi; e) dichiarazioni rese da Ia.Pa. e T.L., rilevanti ai fini dell’accertamento della compresenza di aggressore e parte offesa nel locale pubblico.

I giudici di merito hanno ricostruito, sulla base delle emergenze processuali acquisite, lo svolgimento dell’accaduto e, con iter argomentativo correttamente articolato, hanno messo in luce la condotta consapevolmente e volontariamente posta in essere da I., il quale, mediante l’uso dell’arma clandestina poi rinvenuta, esplodeva da distanza ravvicinata numerosi colpi d’arma da fuoco che attingevano S. all’emitorace sinistro, al fianco sinistro, alla parte destra del collo, al braccio destro e alla spalla destra. Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di I.A. in ordine ai delitti a lui contestati.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle vantazioni riservate al giudice di merito.

Non possono, d’altra parte, trovare ingresso in questa sede i rilievi difensivi volti, attraverso il denunciato vizio di carenza della motivazione, a proporre una non consentita interpretazione alternativa delle emergenze processuali e a proporre una lettura dei dati investigativi più favorevole alle tesi del ricorrente.

2. Assolutamente aspecifiche e, in quanto tali, inammissibili, infine, sono le censure formulate in merito all’omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di giustificazione, che non è stata correlata ad alcun concreto elemento desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato.

3. Manifestamente priva di pregio è anche la doglianza concernente le esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c). I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno evidenziato in proposito la qualità e la natura dei reati posti in essere, le loro modalità di consumazione, l’intensità del dolo sotteso alle condotte poste in essere, la personalità violenta dell’indagato.

In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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