T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 27 luglio 2001, depositato il 2 agosto 2001, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 79 del 12 maggio 2001 di sospensione e demolizione, deducendo: violazione di legge in relazione agli articoli 4 e 7 legge n. 47/85 e 2 comma 60 legge n. 662/96 – violazione di legge in relazione all’art. 7 legge n. 47/85 ed all’art. 7 legge n. 94/82.

2 Con istanza depositata il 10 novembre 2009, la ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso.

3 Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La domanda verte sull’annullamento dell’ordinanza con la quale, il comune di San Felice Circeo ha sospeso i lavori ed ingiunto la demolizione delle opere indicate nelle informative del 2 e 13 aprile 2001, dalle quali risulta che la ricorrente: "… ha realizzato abusivamente da una tettoia preesistente con il barbecue già chiusa per due lati, un vano chiuso di mq. 7,50 circa (ml. 2,80 x 2,80) mediante realizzazione di una parete in muratura di ml. 2,65 e l’installazione di un vano porta. La tettoia di copertura è stata inoltre rialzata di cm. 20 circa ed ampliata di cm. 60 ed è stata installata una canna fumaria addossata a quella già preesistente a servizio di due unità abitative. Inoltre nel retro, sfruttando la parete di confine, ha realizzato ex novo una tettoia di mq. 8,80 circa (mt. 4,00 x 2,00) con altezza che varia da mt. 2,10 a mt. 2,50 circa, con sottostante vano doccia piano cottura e barbecue in sostituzione di preesistente copertura in lamiera ondulata con altezza inferiore di cm. 40 circa;".

2 La ricorrente ha argomentato la riconducibilità delle opere, di ordinaria o al limite di straordinaria manutenzione, al regime della denunzia di inizio di attività ex articolo 2, comma 60, della legge 662 del 1996 e ciò perché, quanto: (a) al vano chiuso di mq. 7,50 non vi sarebbe stata la realizzazione di una nuova volumetria, essendo incontestabile la sola posa in opera di una parete di chiusura; (b) al rialzamento ed ampliamento della tettoia, si tratterebbe di lavori comportanti una "rifinitura tecnica" come precisato dalla relazione in atti; (c) alle altre opere, esse interesserebbero la sostituzione di una preesistente tettoia senza implicazioni interessanti le dimensioni o la volumetria, nonché l’abbellimento di una canna fumaria preesistente. Ha poi dedotto la pertinenzialità delle opere sanzionate, quindi la non necessità del previo conseguimento del titolo concessorio.

3 Il ricorso deve esser respinto.

3.1 In primo luogo va disattesa la prospettiva dalla quale muove la ricorrente sulla utilizzabilità della denunzia per le singole opere sanzionate. Tale prospettiva non può esser seguita, perché, nel valutare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. Nello specifico, una tale evidenza emerge dall’impugnata ordinanza dalla quale si desume che, per effetto di un unico intervento, il precedente ambito (area barbecue) è stato interessato da attività implicanti la creazione di un nuovo volume e che le pertinenze e/o apprestamenti ivi esistenti sono state poi riallocati nella parte retrostante dell’immobile.

3.2 Le indicazioni di cui sopra concorrono nel fissare la tipologia dell’intervento, il titolo edilizio, quindi la sanzione irrogabile. Partendo dalla necessaria valutazione complessiva dell’intervento, non è sicuramente corretto il riferimento all’attività di manutenzione, quindi la prospettata rilevanza della denunzia ex articolo 4 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 398. Ed, infatti, va innanzitutto precisato che le attività edilizie manutentive non possono implicare un’alterazione del manufatto preesistente, evenienza riscontrabile nel caso ove si consideri la portata sostanzialmente innovativa della chiusura dell’area barbecue, la quale ha comportato la creazione di un nuovo volume, lo spostamento in altra area dello stesso e l’esecuzione di altre opere a corredo, quali la collocazione di una tettoia diversa da quella preesistente, quindi l’installazione, non l’abbellimento – come dedotto – di una nuova canna fumaria. L’impiego poi della denunzia è non solo circoscritto oggettivamente ad interventi tra i quali non può rientrare quello sanzionato, riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma anche all’esistenza delle altre condizioni poste dal successivo comma 8 del citato articolo 4, in esito alle quali nulla ha rappresentato la ricorrente per sostenere la tesi della denunziabilità, quindi l’illegittimità della demolizione.

3.3 Può in definitiva concludersi nel senso che: (a) laddove le opere, come nel caso di specie, siano funzionalmente collegate tra loro e comportino una sostanziale modifica dello stato dei luoghi, le stesse non possono rientrare nella categoria della manutenzione, ordinaria o straordinaria; (b) gli interventi edilizi nel complesso rilevati, quindi sanzionati rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia avendo alterato l’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, ragion per cui gli stessi sono incompatibili con il concetto di manutenzione che presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio.

4 Il ricorso va pertanto respinto. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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