Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 26 aprile 2011 il Tribunale di Venezia, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da C.S. avverso l’ordinanza in data 9 aprile 2011 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio nei confronti dell’appuntato dei Carabinieri S., lesioni volontarie.

2. Il Tribunale evidenziava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato erano costituiti dall’esito delle indagini svolte dai Carabinieri da cui risultava che una "Fiat coupè" con due persone a bordo (successivamente identificate in C. e in un soggetto minorenne) non ottemperava all’ordine di fermarsi, impartito dall’Appuntato S., e colpiva, sterzando, la moto di servizio su cui viaggiava il sottufficiale, facendolo sbandare verso il guard rail. L’Appuntato riusciva ad evitare l’impatto con la barriera e, affiancato da un altro militare motociclista, iniziava ad inseguire la macchina. L’auto proseguiva la fuga mantenendo una velocità assai elevata e procedendo a zig zag lungo le vie cittadine, inseguita anche da una vettura dei Carabinieri. Ad un certo punto C., trovando la strada bloccata da altri mezzi, cercava di proseguire ugualmente la marcia e, così facendo, speronava con estrema violenza un’auto, cagionando lesioni alla donna che la guidava.

C., sceso dalla "Fiat coupè", anch’essa danneggiata, opponeva resistenza ai miliari, cercando di colpirli con calci e analogo comportamento serbava il minorenne che si trovava in sua compagnia.

3. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale argomentava che esisteva un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, mentre necessitava di ulteriori verifiche la contestazione del delitto di tentato omicidio, considerata l’equivocità della condotta desumibile dai modesti danni subiti dalla moto di servizio, dall’omessa perdita di controllo del mezzo da parte dell’Appuntato S., dalla prontezza con la quale quest’ultimo aveva intrapreso l’inseguimento, nonchè della mancanza di una valida causale.

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), considerata la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’indagato, dedito ad uno stile di vita Improntato al disprezzo delle regole della vita sociale.

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’indagato, il quale lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione alla luce dell’evidente discrasia esistente tra il corpo della motivazione, che ha ritenuto non raggiunto un quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto di tentato omicidio, e la parte dispositiva che ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, comprensiva anche della contestazione del delitto di tentato omicidio. Deduce, inoltre, violazione del principio della domanda cautelare con riferimento ai reati di lesioni volontarie e guida senza patente, contravvenzione quest’ultima che non consentiva la privazione della libertà personale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare rispetto all’altro, il Collegio osserva che quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro, rv. 220092).

Ciò posto, dall’esame degli atti risulta che il pubblico ministero ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.S. unicamente in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio e che il giudice per le indagini preliminari ha disposto in conformità della domanda avanzata dal pubblico ministero. Di conseguenza non si è verificata alcuna violazione della regola preclusiva di iniziative officiose del giudice in tema di contestazioni a fini cautelari (ne procedat iudex ex officio). Il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alle altre condotte antigiuridiche (guida senza patente e lesioni volontarie) realizzate da C. è, quindi, all’evidenza, funzionale esclusivamente alla ricostruzione del contesto in cui sono maturati gli altri delitti contestati, quello di resistenza a pubblico ufficiale – sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – e quello di tentato omicidio per il quale si rinvia ai rilievi formulati nel paragrafo che segue.

2. L’altro motivo di censura prospettato dal ricorrente è fondato.

Il provvedimento impugnato è caratterizzato da un’evidente discrasia tra il tenore del dispositivo e la motivazione con riferimento al delitto di tentato omicidio. L’epilogo decisionale finale, indicante la volontà del Tribunale del riesame di rigettare la richiesta di riesame proposta da C.S. e di confermare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, non è sorretto da alcuna coerente motivazione per quanto riguarda la sussistenza degli elementi costitutivo del contestato delitto di tentato omicidio. L’iter logico argomentativo seguito nel provvedimento impugnato è, piuttosto, espressivo della convinzione, maturata dai giudici, dell’assenza di idoneità e univocità degli atti posti in essere da C. a cagionare la morte dell’Appuntato dei Carabinieri S..

Sotto questo profilo s’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al tentato omicidio e il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al tentato omicidio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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