Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale dell’Aquila, investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame proposta dall’indagato C.C., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 3.5.2011 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere.

Evidenzia che all’indagato erano contestati con l’ordinanza impugnata i reati di cui all’art. 416 c.p.; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e 5; L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 7 e 8 e art. 4, nn. 1 e 7; art. 648 c.p., e osserva che a suo carico stavano le conversazioni intercettate – dalle quali, si dice, risultava che il C. collaborava con il coindagato M.O., procacciatore di ragazze extracomunitarie per locali notturni, mettendo a disposizione la sua autovettura e riscuotendo denaro (intere, n. 1208), interessandosi per procurare matrimoni fittizi alle ragazze cubane (intere. n.1095), anticipando denaro per il loro ingresso in Italia, e pretendendo tra l’altro in cambio prestazioni sessuali (intere, nn. 1585 e 1756) ed emergeva chiaramente la consapevolezza dell’illiceità dell’attività posta in essere (intere, n. 769, con tale G.) – confortate dalle dichiarazioni della persona offesa Ch.Su.Be..

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato D.M.C., e chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazioni di legge e vizi della motivazione.

Deduce in particolare: che l’ordinanza impugnata s’era semplicemente rifatta all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così eludendo il dovere di analisi critica e di motivazione; che la posizione del ricorrente era stata indebitamente confusa con quella dei coindagati; che era mancata la valutazione del prospettato diverso significato delle conversazioni intercettate, le quali non avevano affatto l’univoco senso loro attribuito dai giudici del merito; che non era stata in alcun modo presa in esame la conversazione del 23.2.2010, h. 18, additata dal ricorrente a dimostrazione della lacunosità del quadro probatorio (si sostiene che l’interpretazione datane era assolutamente ipotetica); che erano del tutto congetturali le ipotesi d’intromissione del C. nella realizzazione di matrimoni fittizi (basata sulla sola conoscenza dei coniugi da parte del ricorrente), tant’è che nella stessa relazione di Polizia si evidenziava la mancanza di prove al riguardo; che arbitrariamente s’era eluso il tema della normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza; che non risultava alcuna prova di favori sessuali effettivamente ottenuti dal ricorrente nè di pressioni esercitate per ottenerli; che era di tutta evidenza che il C. si proponeva nella conversazioni intercettate come un mero cliente di prostitute, offrendo denaro e ricevendo persino rifiuti, tanto ponendosi in contrasto con l’ipotizzato suo ruolo di sodale; che dalle conversazioni emergeva che non aveva alcun rapporto con i gestori dei locali notturni; che la ragazza sentita come teste aveva confermato di averlo allontanato;

che emergeva dagli atti che il C. mai s’era recato a Roma a prelevare le ragazze e neppure sapeva quante ne sarebbero arrivate, e dove; che da un’unica conversazione risultava che, in una sola occasione, il C. aveva promesso di accompagnare O. a prendere soldi, e che nulla dimostrava, poi, che lo avesse fatto; che la povertà dell’impianto probatorio era dimostrata dal continuo ricorso a proposizioni ipotetiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.

1.1. Molte delle deduzioni sviluppate sono per la verità di fatto, dunque improponibili in questa sede. Coglie tuttavia nel segno la censura centrale: di motivazione carente e perplessa.

E difatti – dopo avere richiamato, assai genericamente, alcune delle conversazioni intercettate sulle quali si fondava l’impianto probatorio e, altrettanto genericamente, le dichiarazioni di una delle ragazze di cui si sarebbe favorito l’ingresso e il soggiorno illegale nonchè l’avvio alla prostituzione, e dopo avere liquidato le deduzioni della difesa con l’osservazione che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, l’ordinanza cautelare era adeguatamente motivata – il Tribunale, senza essersi menomamente espresso, tra l’altro, in ordine all’esistenza di affectio societatis, cosi conclude il suo apprezzamento in ordine alla valenza degli elementi acquisiti: "è evidente che non tutte le circostanze (…) possono essere riscontrate, ma il contenuto complessivo delle conversazioni trascritte e le conferme derivanti dalle s.i.t. in atti appare allo stato sufficientemente chiaro in ordine alla sussistenza del fumus dei reati in contestazione". 1.2. Il Collegio non può dunque non rilevare, con costernazione, che il provvedimento impugnato pare confondere il canone della gravità indiziaria, richiesto, ex art. 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari personali, con quello dell’astratta configurabilità delle ipotesi criminose attribuite all’indagato, sufficiente per l’applicazione, sulla base delle circostanze addotte dell’accusa, soltanto di misure cautelari reali.

Nè è possibile ritenere che codesto improprio riferimento alla sufficienza di un fumus indiziario, sia frutto di mero lapsus, superabile alla luce della positiva e inequivoca illustrazione del compendio indiziario in termini di oggettiva univocità e gravità, attesa la segnalata mancanza di approfondimento dei temi trattati e la elusione delle questioni poste con le deduzioni difensive.

2. Il provvedimento impugnato non può, per conseguenza, che essere annullato con rinvio al Tribunale dell’Aquila, perchè proceda a nuovo esame.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale dell’Aquila.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *