Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 31 marzo 2011 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame avanzata da M.D. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 14 marzo 2011 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in relazione ai delitti di tentato omicidio, detenzione e porto continuato di un’arma comune da sparo.

2. I fatti contestati all’indagato s’inquadrano nel contesto di una rissa verificatasi, il 10 febbraio 2011, tra D.M.G. e la famiglia M. e scaturita da un diverbio verificatosi il giorno precedente tra D.M.G., (dirimpettaio della famiglia M.) e M.P. che, senza un’apparente giustificazione, aveva lanciato contro l’uomo acqua e varichina, danneggiandogli i pantaloni. In conseguenza di questo pregresso episodio, il 10 febbraio D.M.G. cercava il padre e il fidanzato della ragazza per avere da costoro spiegazioni. L’incontro ben presto degenerava in una rissa nel corso della quale si fronteggiavano, da un lato, D.M.G. e, dall’altro, alcuni componenti della famiglia M. ( P., M.C. e D.A.A., fidanzato della M.). Questi ultimi si davano alla fuga, trovando riparo presso l’abitazione di via Pascoli. D.M.G. e alcuni suoi amici rimanevano sul posto e attendevano il momento opportuno per vendicarsi. E’ in questo contesto temporale che si collocava l’aggressione a mano armata di N.G. ad opera di M.D. che esplodeva contro di lui, in rapida successione, almeno quattro colpi d’arma da fuoco da una distanza di circa otto metri. La parte offesa veniva attinta all’emitorace sinistro con un proiettile che infrangeva una costola e lesionava irreversibilmente un rene, la milza e parte del colon, organi che venivano asportati nel corso dell’intervento chirurgico effettuato in via d’urgenza. L’evento letale veniva scongiurato grazie, da un lato, al pronto intervento di B.I. – che, in virtù delle sue competenze professionali di infermiere, provvedeva immediatamente a tamponare la ferita – e, dall’altro, alla tempestività dei soccorsi e dell’assistenza sanitaria.

3. Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine ai delitti a lui contestati erano costituiti dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( N.G., L.A., A. G.), dall’individuazione fotografica dell’indagato effettuata da L., dal contenuto delle intercettazioni ambientali disposte nei locali della Questura mentre L. era in attesa di procedere alle attività di individuazione fotografica, evidenzianti che l’uomo era titubante a riferire quanto visto per timore di conseguenze per lui pregiudizievoli, nonchè dagli accertamenti svolti sui tabulati delle utenze telefoniche in uso all’indagato e ai componenti della famiglia M., cui l’indagato è legato da vincoli di parentela.

4. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente M.D., il quale lamenta carenza di motivazione in ordine ad una serie di rilievi difensivi, già prospettati in sede di riesame.

Ad avviso del ricorrente sono inutilizzabili le videoriprese effettuate presso i locali della Questura che, pur in assenza di qualsiasi decreto autorizzativo, sono state poste a fondamento del giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico operato da L..

Quest’ultimo non rappresenta un valido elemento indiziante, tenuto conto del comportamento del soggetto che l’ha effettuato, il quale, in un primo momento, manteneva un comportamento reticente e, solo in un secondo momento, assumeva di essere in grado di indicare i dati fisiognomici dello sparatore. Inoltre mal si concilia con la descrizione fisica dell’aggressore in precedenza effettuata da L..

Il Tribunale ha, poi, omesso di fornire un’adeguata motivazione in ordine agli elementi fattuali a base della mutata versione dei fatti fornita da L. nel quarto verbale del suo esame.

Inoltre, le dichiarazioni rese da L. e dalle altre persone presenti al fatto mancano di coerenza e di attendibilità per quanto riguarda le espressioni pronunciate in dialetto dallo sparatore pochi secondi prima dell’esplosione dei colpi, considerato che le capacità vocali dell’indagato erano obiettivamente compromesse da plurimi interventi di asportazione di un carcinoma dalla glottide.

Il ricorrente denuncia, altresì, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al ritenuto quadro di gravità indiziaria in assenza di validi elementi di riscontro estrinseco individualizzante, tenuto conto: a) del mancato svolgimento nell’immediatezza del fatto di rilievi e accertamenti tecnici e scientifici sui bossoli e sui residui di sparo; b) dell’omessa acquisizione di risultati positivi sull’involucro di carta rinvenuto; c) della riconducibilità alla moglie dell’indagato del cellulare che gli inquirenti hanno attribuito a M.; d) dell’assenza di elementi obiettivi da cui inferire la pregressa partecipazione dell’indagato alla rissa; e) del mancato svolgimento dell’incidente probatorio per procedere alla ricognizione personale di M.D..

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il primo motivo di censura non merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, le videoriprese non sono state in alcuno modo poste a base del compendio indiziario a carico del ricorrente e che univoci elementi di colpevolezza a suo carico sono desumibili, piuttosto, dal contenuto della conversazione intercorsa tra L. e A., contenente chiari riferimenti alla fotografia n. 4 dell’album in cui L. aveva riconosciuto l’effige di M.D..

2. Parimenti prive di pregio sono le altre doglianze che, riguardando la struttura logica argomentativa del provvedimento impugnato alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, possono essere esaminate congiuntamente.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio contestato a M. dall’esito degli accertamenti medico-legali, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( N.G., L. A., A.G.), dall’esito positivo dell’individuazione fotografica effettuata da L., dal contenuto delle intercettazioni ambientali disposte nel corso delle indagini e riguardanti la persona di L., dalle risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso all’indagato e a componenti della famiglia M., cui l’indagato è legato da vincoli di parentela.

Con motivazione compiuta e logica, dopo avere delineato l’intero contesto in cui è maturato il fatto, il Tribunale ha delineato, sulla base delle emergenze processuali acquisite, la condotta realizzata dal l’indagato, consistita nel l’esplodere ad altezza d’uomo e da distanza ravvicinata numerosi colpi d’arma da fuoco contro parti vitali del corpo della persona offesa, che riusciva a salvarsi solo grazie alla tempestività dell’intervento di B. I., dei mezzi di soccorso e dell’assistenza sanitaria.

Il provvedimento impugnato ha, inoltre, correttamente argomentato che tali complessive modalità della condotta sono espressive dell’animus necandi, tenuto conto, in particolare, del numero dei colpi esplosi, della loro traiettoria, della posizione reciproca tra aggressore e vittima, delle parti del corpo attinte dai colpi, della micidialità dell’arma usata.

Ha, quindi, evidenziato, con puntuali riferimenti alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti L. e l’individuazione fotografica dalla stessa effettuata sono pienamente attendibili e riscontrate dalle altre emergenze acquisite (contenuto delle intercettazioni ambientali, risultanze dei tabulati telefonici, dichiarazioni rese dall’indagato sul numero di cellulare attraverso il quale poteva essere rintracciato, accertamenti svolti sulle "celle" agganciate dalla suddetta utenza in coincidenza con il fatto) e non sussistono lacune investigative o elementi di indagine di segno contrario idonei a incidere sulla univocità e organicità del quadro indiziario.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, oltre che su una completa, puntuale e logica confutazione degli argomenti addotti dalla difesa e pedissequamente riproposti in questa sede, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di M.D. in ordine ai delitti di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di un’arma comune da sparo a lui contestati.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle vantazioni riservate al giudice di merito.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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