Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8140 Dichiarazione dei redditi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 152/50/2009, depositata il 21.12.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2003, oggetto di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, l’illegittimo ricorso alla procedura automatizzata trattandosi, nella specie, di attività accertativa e non di una mera correzione di errori di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico mezzo di gravame, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 27.4.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Nella fattispecie in esame, a seguito di discrasie emergenti ictu oculi tra quanto indicato in dichiarazione dal contribuente (che aveva indicato al quadro RM, rigo 30, nella dichiarazione modello unico 2004, un’eccedenza d’imposta derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in compensazione pari a Euro 66.021) e quanto risultante dal sistema dell’anagrafe tributaria (Euro 97.233), l’ufficio provvedeva a rettificare l’imposta a credito indicata dal contribuente da Euro 68.768 a Euro 37.556, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante, pari a Euro 31.212, importo non specificamente contestato.

Il caso in esame rientra nell’ambito di operatività dell’ari 36 bis citato in quanto l’ufficio, sulla base dei dati dichiarati e comunicati all’Amministrazione finanziaria dello stesso contribuente, anche con riferimento agli anni d’imposta precedenti si è limitata calcolare l’imposta a credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione, recuperando la differenza tra l’importo indicato (Euro 68.768) e l’importo effettivamente spettante (Euro 37.556). Nessuna valutazione giuridica viene posta in essere dalla Agenzia che si è limitata a un controllo cartolare tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti al sistema dell’anagrafe tributaria, correggendo i dati erroneamente indicati nella compilazione della dichiarazione, provvedendo a una riduzione dell’imposta a credito.

Tale attività rientra nell’ambito di applicazione del controllo automatizzato, ai sensi del secondo comma, lettera a) del citato art. 36 bis che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi".

Può, quindi, affermarsi il seguente principio: "Nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un’eccedenza d’imposta derivante dalla precedente dichiarazione utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risultante al sistema dell’anagrafe tributaria, l’Ufficio può rettificare l’imposta a credito indicata dal contribuente, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis".

La causa non richiede nessun ulteriore accertamento fattuale e, quindi, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, può essere decisa nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte) con il rigetto del ricorso introduttivo proposto di primo grado dal contribuente e la declaratoria di legittimità della cartella di pagamento impugnata. Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico del contribuente, in forza del principio di soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, dichiarando la legittimità della cartella di pagamento.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida, con riferimento al giudizio di primo grado in Euro 1.900, di cui Euro 800,00 per diritti, in relazione al giudizio di appello in Euro 2.100 di cui Euro 700,00 per diritti, già operata la riduzione del 20% ex art. 15 bis, art. 546/92 e, in relazione al giudizio di legittimità in Euro 2.700 per onorari, oltre le spese prenotate a debito per tutti i giudizi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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