Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 2/12/10 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava la propria incompetenza sull’istanza di detenzione domiciliare avanzata da N.D. e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. Ciò perchè il richiedente risultava domiciliato a (OMISSIS).

Con ordinanza 26/5/11 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, premesso che l’istanza del N. seguiva all’emissione della sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti il 7/9/10 dal Pm presso il Tribunale di Latina e che, ivi presentato, era stato trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Roma territorialmente competente, deduceva che correttamente era stata individuata la detta competenza, nei casi in questione il disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 6 (che la individua in riferimento alla sede del Pm) derogando alla norma generale dell’art. 677, comma 2.

(che la individua in riferimento alla residenza dell’interessato).

Dichiarava pertanto la propria incompetenza per territorio e proponeva conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla S.C. di Cassazione per la sua risoluzione.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Nessuno compariva per l’imputato.

I rilevi del giudice remittente sono corretti. La norma dell’art. 656 c.p.p., comma 6, in tema di competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione chiesta da chi fruisca della sospensione della pena nella stessa norma prevista, è speciale rispetto a quella dell’art. 677 c.p.p., comma 2, sulla generale competenza per territorio della magistratura di sorveglianza. In tema la giurisprudenza di questa S.C. è univoca: "La competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del Pm preposto all’esecuzione, in forza della regola posta dall’art. 656 c.p.p., comma 6, la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 c.p.p." (Cass., sez. 1, sent. n. 24106 del 26/5/09, rv. 243971, Omoregbee). Conf.: Cass., sez. 1, sent. n. 38171 del 23/9/08, rv. 241144, Codispoti; Cass., sez. 1, sent. n. 389 del 25/11/04, rv. 230726, De Fazio). Nel caso in esame, conformemente alla richiesta del PG presso la Corte, va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

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