Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 5 febbraio 2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedeva al locale Tribunale, sezione distaccata di Torre del Greco, l’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 in relazione alla sentenza emessa dalla Pretura di Torre del Greco nei confronti di C.S. il 2 febbraio 1996 (irrevocabile il 23 marzo 1996).

2. Il 9 febbraio 2011 il Tribunale osservava che la competenza a provvedere apparteneva al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, quale autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza passata in giudicato per ultimo al momento del deposito dell’istanza.

3. Il 19 aprile 2011 il Tribunale di Napoli dichiarava, a sua volta, la propria competenza, argomentando che la richiesta formulata dal pubblico ministero concerneva la sentenza della Pretura di Torre del Greco "non concorrente" con altre decisioni emesse nei riguardi del medesimo condannato.

4. Il 18 maggio 2011 il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, rilevando una situazione di conflitto negativo, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Sottolineava che la decisione in ordine alla istanza di indulto presupponeva una valutazione unitaria di tutte le sentenze pronunciate nei riguardi del condannato e che, quindi, trovava applicazione la regola dettata dall’art. 665 c.p.p., comma 4.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l’ha rilevato.

2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4.

Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda e anche se la questione proposta riguardi una decisione emessa da un giudice diverso da quello competente in sede esecutiva (Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 23208; Sez. 1, 17 settembre 2004, n. 40390).

Alla stregua di questi principi, nel caso, in esame, la competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine all’applicazione dell’indulto appartiene al Tribunale di Napoli in sede esecutiva.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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