Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8138 Esenzioni ed agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 201 depositata il 21.6.2010 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso della Oasi Servizi p.s.c. a r.l. avverso il provvedimento di revoca parziale del credito d’imposta L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il beneficio accordato non rientrava tra gli aiuti di Stato, mancando il requisito della selettività che deve connotare tale beneficio, disapplicando, con riferimento alla regola del "de minimis", di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, il rinvio alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, da parte dell’art. 63, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, avendo erroneamente ritenuto la Commissione regionale che il contributo per l’incremento dell’occupazione non costituirebbe un aiuto di Stato per il quale la normativa comunitaria prescriva l’obbligo di comunicazione nel caso di superamento dei limiti di legge previsti;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e L. n. 289 del 2002, art. 63 in relazione agli artt. 87 e 88 del trattato C.E., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 ritenendo trattarsi, nella fattispecie, di aiuto di Stato, sussistendo anche il requisito della selettività:

c) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63 in relazione al regolamento C.E. 12 gennaio 2001, n. 69 e al regolamento U.E. n. 2204 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, ritenendo errata la tesi dell’intervenuto superamento della regola "de minimis" per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento U.E. n. 2204 del 2002.

La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 27.4.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.. Stante la loro connessione logica i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

La Società Oasi Servizi p.s.c. a r.l. ha chiesto il riconoscimento del maggior credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, per nuove assunzioni di lavoratori per gli anni 2003- 2006 per l’importo complessivo di Euro 157.899. Il beneficio non poteva, tuttavia, eccedere l’importo complessivo di Euro 100.000 nel triennio (regola "de minimis") e l’agenzia revocava parzialmente il beneficio concesso per l’importo di Euro 40.304. Va, preliminarmente, rilevato che in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma fa disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola "de minimis" – e cioè nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola "de minimis" e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate "per relationem" rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (Sez. 5, Sentenza n. 21797 del 20/10/2011). Nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – il criterio comunitario cd. "de minimis ", che, nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.E..

Anche tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte discrezionali del legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se pone agli Stati membri il divieto di concedere "aiuti di stato" in misura eccedente la regola "de minimis", non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite.

Occorre, peraltro, verificare se il beneficio richiesto integri o meno aiuto di Stato a favore dell’occupazione.

Ai sensi dell’alt 87 del trattato C.E. configura aiuto di Stato il beneficio che soddisfi le seguenti condizioni:

a) arrechi un beneficio economico all’impresa interessata;

b) sia concesso di uno Stato con risorse statali;

c) sia selettivo, cioè tale da favorire soltanto una parte delle imprese;

d) incida sugli scambi tra gli Stati membri.

La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, prevede, nell’arco temporale considerato, che "ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 Euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni. … Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al della citata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 èattribuito un ulteriore contributo di 300 Euro", Con riferimento al bonus generalizzato, alla luce delle predette condizioni per tutte le imprese nazionali di Euro 100 lo stesso non appare sufficiente ad alterare la libera concorrenza tra le imprese, essendo esteso a tutto il territorio nazionale e potendo, astrattamente, beneficiarne tutte le imprese. Con riferimento, invece, al bonus aggiuntivo di Euro 300, tale beneficio costituisce aiuto di Stato, essendo limitato ad alcune regioni del Centro sud.

In tale ultimo caso trova, tuttavia, applicazione la "regola de minimis" (ma con riferimento al credito d’imposta relativo a tale ulteriore incentivo, il solo qualificato quale aiuto di Stato).

Appaiono, infatti, pacifici i requisiti sub b) e d) per la configurazione, al riguardo, dell’aiuto di Stato.

Devono ritenersi sussistenti anche gli ulteriori requisiti in quanto il credito d’imposta viene concesso non ai lavoratori, ma ai datori di lavoro che offrono occupazione e procurano posti di lavoro (requisito sub a), mentre, con riferimento al requisito della selettività (sub b) va osservato che tale bonus non è concesso a tutte le imprese ma solo quelle che sono situate in alcune regioni italiane realizzando un aiuto specifico, di natura selettiva, distinto dal credito d’imposta concesso in misura ordinaria a tutti gli operatori situati su tutto ti territorio nazionale.

La L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, limita la fruizione di tale ulteriore bonus aggiuntivo agli stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno d’Italia, oltre ad Abruzzo e Molise, con l’osservanza della "regola de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C68/06 (G.U. 6.3.1996) in base alla quale sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione, purchè non venga superato il limite massimo di L. 100 milioni nel triennio, equiparando, al successivo comma 11, ai fini delle agevolazioni previste i soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Tale ultimo bonus, a differenza del primo di Euro 100, concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro localizzazione, viene concesso, come già evidenziato, solo alle unità produttive ubicate nei territori e nelle aree svantaggiate, essendo evidente la ratio di favorire l’ulteriore occupazione nelle aree del Mezzogiorno d’Italia e nelle regioni Abruzzo e Molise.

La normativa interna che ha erogato il bonus aggiuntivo di Euro 300 per le imprese del Mezzogiorno d’Italia appare compatibile con quella comunitaria purchè non superi il limite comunitario di Euro 100.000 nel triennio, limite che appare non superato con riferimento a tale voce.

Occorre, infine, accertare se tali aiuti di Stato siano o meno soggetti al preventivo obbligo di notifica alla U.E., ai sensi degli artt. 93 e 94 del trattato di Roma, istitutivo della CEE. Tale obbligo non è assoluto in quanto, in forza del Regolamento comunitario n. 994/1998 è previsto che determinati aiuti di Stato non sono assoggettati a preventivo obbligo di notifica alla U.E., se considerati compatibili con le regole del Mercato Comune e vengono individuati sempre attraverso appositi regolamenti che ne disciplinano procedura, requisiti e condizioni. Infatti, ai sensi dell’art 1, comma 1 del Regolamento CE n. 994/ 1998 "la Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 8 del presente regolamento e a norma dell’art. 92 del Trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica di cui all’art. 93, paragrafo 3 del trattato":

a) gli aiuti a favore:

1) delle piccole e medie imprese;

2) della ricerca e dello sviluppo;

3) della tutela dell’ambiente;

4) dell’occupazione e della formazione;

b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.

Al successivo art. 2 si prevede ("regola de minimis") che la Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 8 del regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 92, paragrafo 1 del Trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all’art. 93, paragrafo 3 del Trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito, come nella fattispecie in esame. Le ulteriori questioni rimangono assorbite. Il ricorso va quindi respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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