Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/1/11 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo la richiesta di riesame proposta da G.C. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 25/5/10 emessa nei suoi confronti dal Gip DDA dello stesso Tribunale per il reato di ricettazione continuata in concorso, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, annullava l’ordinanza predetta, disponendo la scarcerazione dell’indagato se non detenuto per altra causa.

Una premessa sul quadro generale. Il procedimento sfociato nell’Occ in questione riguarda: 1) le infiltrazioni mafiose negli appalti relativi ai lavori di ammodernamento dell’autostrada SA-RC, con particolare riferimento al cd. "V macrolotto" ricompreso tra gli svincoli di Gioia Tauro e Scilla (esclusi), affidato alle società consortile (il cd. "Consorzio Scilla", formato da Condotte Spa e Impregilo Spa, costituitosi nel 2004) che poi provvedeva a subappaltare ad imprese locali i singoli tratti; 2) la cosca dei Gallico di Palmi; 3) la cosca dei Bruzzise di Barritteri di Seminara;

4) la cd. "faida di Barritteri", riguardante le due dette cosche tradizionalmente in contrasto tra loro. L’origine del più recente conflitto nel mandato, ricevuto dai Bruzzise dalla cosca dei Bellocco di Rosarno (nella persona del capo storico B.U.), di riscuotere le tangenti relative al tratto autostradale di competenza.

Ciò aveva determinato la reazione di altre famiglie di Barritteri affiliate ai Gallico.

Venendo alla posizione di G.C. e all’odierna imputazione, dall’ascolto dei colloqui di B.C., in espiazione dell’ergastolo, coi familiari nei primi mesi del 2007 dopo gli omicidi di S.A. e di G.D. (soggetti vicini ai Bruzzise), avvenuti rispettivamente il 5 e il 14/12/06, risultava tra l’altro che tale C.F., collegamento tra i "rosarnesi" e i Bruzzise, dopo l’uccisione di G.D. si era rivolto al figlio di quello, C., l’odierno indagato, per consegnargli i proventi delle estorsioni di competenza dei Bruzzise (e ciò sarebbe avvenuto ogni mese).

Il Tribunale, tuttavia, rilevato che in una prima ordinanza cautelare (per quella parte già confermata) il G. era anche imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso e di tentata estorsione in danno del Consorzio Scilla (nella persona del geom.

L., assistente del "tronco I" sul cantiere di Banitteri, da lui minacciato per chiedere il rispetto degli accordi pregressi:

capo P), ritenendo che l’imputazione in oggetto (capo 4) riguardante la riscossione della parte di competenza dei Bruzzise delle tangenti ricevute dalle cosche di Rosarno per gli appalti dell’autostrada fosse assorbita nella precedente, annullava per questa parte l’ordinanza in esame.

Ricorreva per cassazione il Pm della DDA di Reggio Calabria, deducendo: 1) vizio di motivazione per travisamento del fatto (i fatti contestati erano completamente diversi, connotati da condotte diverse e commessi in tempi diversi: la vicenda L. era del maggio-luglio del 2007, la ricettazione riguardava i mesi dal gennaio all’aprile di quell’anno); 2) violazione di legge (la condotta riguardante la ricezione delle tangenti da altri riscosse non comportava alcuna personale condotta estorsiva del G. e non era pertanto assimilabile alle condotte successive).

Contraddittoriamente, inoltre, il Tribunale (il 28/1/11) aveva confermato la misura cautelare nei confronti di C.F. in ordine alla medesima imputazione. Chiedeva l’annullamento.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Nessuno compariva per il G..

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale del riesame, ricomprendendo la specifica imputazione in oggetto nella più ampia associativa ed assimilandola ad altra di tentata estorsione nei confronti del consorzio nella persona di un suo dipendente, ha trascurato due rilievi fondamentali:

la ricettazione è reato che ben può concorrere con quello associativo nel cui ambito si realizza; i due reati fine, peraltro ontologicamente e strutturalmente diversi, si sono realizzati, anche, in tempi diversi.

La giurisprudenza citata dal Tribunale a favore della tesi sostenuta (per un caso in cui si era ritenuto concorrere nell’originario reato estorsivo il figlio di un boss in carcere, egli personalmente non associato, che sollecitava la vittima a proseguire i pagamenti sospesi dopo l’arresto del padre) non tiene conto dei dati essenziali temporalmente invertiti nel caso citato, dove all’estorsione seguiva la ricettazione o favoreggiamento e non il contrario.

Proprio perchè, come lo stesso Tribunale sottolinea, la condotta imputata al G. è configurata come ricettazione (senza violenza o minaccia, ove queste sono esercitate per così dire "a monte", senza il concorso del G. medesimo), la diretta pressione da lui successivamente esercitata sul L., seppure relativa alla stessa vicenda criminale, assume un rilievo penale diverso e autonomo.

Si impone pertanto una nuova valutazione da parte del giudice del riesame che tenga conto dei rilievi formulati. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *