Cassazione civile anno 2005 n. 1338 Competenza Valore Indennità Ordinamento giudiziario

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato al Ministero dell’economia e delle finanze, la Dottoressa X X, giudice presso la Commissione tributaria provinciale di Bari, chiese al Giudice di pace di Bari di dichiarare che gli competeva, anche in via equitativa, la cosiddetta indennità giudiziaria relativa al mese di maggio 1998, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento in suo favore della somma di L. 1.419.604, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Il Ministero resistette alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento negativo della spettanza della pretesa indennità per tutta la durata dell’incarico, eccependo l’incompetenza per valore del giudice di pace, e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Il Giudice di pace di Bari, con sentenza in data 31 gennaio 2002, qualificò la demanda riconvenzionale mera eccezione, inidonea a spostare la competenza in base al criterio del valore, ed inammissibile per difetto d’interesse, siccome basata su una questione di diritto estranea al giudizio, introdotto come giudizio di equità; nel merito, accolse la domanda, giudicando che l’inapplicabilità ai giudici tributari dell’indennità prevista dall’art. 3 della legge n. 27/1981, già riconosciuta ad altri giudici onorari, manifestasse un’ingiusta discriminazione tra magistrati di carriera e tributari, quantunque anche questi svolgano delicate funzioni giurisdizionali, distinte solo dalla materia loro attribuita.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, ha proposto ricorso il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 25 gennaio 2003, con quattro motivi.
L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 14 e 38 c.p.c. Si deduce che l’attore aveva chiesto che il giudice di pace dichiarasse il suo diritto, nella sua qualità di magistrato tributario, e sia pure in via equitativa, alla cosiddetta indennità giudiziaria per il periodo 1 – 31 gennaio 1999, quale premessa per la condanna al pagamento della relativa somma, in tal modo contenuta artificiosamente entro i limiti del giudizio d’equità; che l’art. 3 della legge n. 27/1981 prevede un’indennità annua, eccedente i limiti del giudizio d’equità, e non un’indennità mensile; e che la domanda proposta, che implicava necessariamente l’accertamento del diritto dell’attore per tutto l’anno, eccedeva la competenza del giudice di pace.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 36, 34 e 35 c.p.c. A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, diretta ad accertare l’inesistenza del diritto dell’attore all’indennità per il periodo dall’aprile 1996 alla scadenza dell’incarico, il giudice aveva l’alternativa di decidere sulla domanda principale, rimettendo la riconvenzionale al Tribunale di Bari, oppure rimettere l’intero giudizio, sulle domande principale e riconvenzionale, al medesimo tribunale, ma in nessun caso poteva dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.
3. Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 142 n. 4, 113 c.p.c. Considerata la diversità dei funzionari onorari rispetto ai pubblici dipendenti, quali sono i giudici togati, anche sotto il profilo dei compensi, aventi natura retributiva soltanto per i secondi, e le numerose pronunce con le quali la Corte costituzionale aveva escluso qualsiasi profilo d’incostituzionalità nelle disposizioni di legge che negano l’indennità giudiziaria ai componenti delle commissioni tributarie (ai quali spettano degli emolumenti per attività svolte non professionalmente, ma in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria), la sentenza non aveva tenuto conto del complesso quadro normativo sotteso alla materia in discussione, la cui conformità alla costituzione aveva avuto l’avallo del giudice delle leggi, ed aveva – con motivazione apparente o inesistente, violato le norme richiamate.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 97 Cost. e 108 Cost.. Si deduce che non sono conformi ai richiamati principi costituzionali sentenze che impongono pagamenti a carico dell’Amministrazione in via d’equità, incidendo sul bilancio dello Stato al di fuori del rispetto dell’art. 81 Cost., e violando la riserva di legge in materia di distinzione tra giudici onorari e togati.
5. Con riferimento ai quattro motivi di ricorso si osserva, preliminarmente, che la questioni sollevate hanno già formato oggetto d’esame da parte di questa corte, e sono state decise in un caso analogo con la sentenza 18 marzo 2004 n. 5523, le cui conclusioni meritano di essere condivise, con le precisazioni che seguono.
6. in particolare, il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi, ai fini della determinazione dalla competenza per valore nelle causa di pagamento di somme di denaro, aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere il fondamento della domanda (Cass. n. 4638/2002). Nella specie, nonostante il riferimento alla legge n. 27/1981, la domanda, secondo l’interpretazione che ne ha dato il giudice di merito e che non è specificamente censurata con il ricorso, si richiamava esplicitamente ai poteri equitativi del giudice di pace, ed aveva per oggetto il pagamento di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte in un mese determinato, solo parametrate nel quantum all’indennità prevista dalla citata legge; con il che si deve escludere l’applicabilità dell’art. 34 c.p.c., non potendosi ritenere che la questione, se i funzionari onorari abbiano titolo per pretendere compensi diversi ad ulteriori, rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, sia una pregiudiziale in senso tecnico- giuridico.
7. in base a tali premesse, infondato è pure il secondo motivo di ricorso, atteso che, non avendo il giudizio per oggetto la spettanza dell’indennità giudiziaria, ma l’attribuzione, sulla base di poteri d’equità del giudice adito, di un compenso parametrato a quell’indennità, la domanda riconvenzionale non era dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo d’eccezione.
8. Merita invece accoglimento il quarto motivo di ricorso perchè la controversia non è suscettibile di essere decisa secondo equità.
Il motivo è fondato, perchè la controversia non è suscettibile di essere decisa secondo equità.
Va premesso, a questo riguardo, che, anche prima che la Corte costituzionale dichiarasse l’incostituzionalità dell’art. 113, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 206), questa corte aveva già affermato che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili in Cassazione per violazione della legge sostanziale, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., in caso d’inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (Sez. un., sent. 15 ottobre 1999 n. 716).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha ritenuto di poter attribuire in via di equità all’attore, membro di una commissione tributaria, un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge (art. 13 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 545; come altre volte è stato chiarito da questa corte, detta disciplina non comprende la cosiddetta indennità giudiziaria, prevista dall’art. 3 della legge n. 27 del 1981, come interpretato dall’art. 1 della legge n. 425 del 1984: Cass. 5 febbraio 2001 n. 1622, 2 gennaio 2002 n. 16).
Ora, l’art. 81, comma terzo della Costituzione, laddove dispone che ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, pone una riserva di legge per tali spese aggiuntive (e vincola inoltre il legislatore ad indicare i mezzi per farvi fronte). La predetta disposizione non consente al giudice di fondare la condanna dello Stato al pagamento di somme su un’equità sostitutiva della legge, in tal modo usurpando un potere riservato al legislatore, ed eludendo il precetto di indicare i mezzi per farvi fronte.
La sentenza impugnata va pertanto cassata por aver deciso secondo equità una controversia che poteva essere decisa solo secondo diritto. Poichè con la domanda è stata chiesta l’applicazione del criterio dell’equità, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda stessa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
9. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata per aver deciso secondo equità una controversia che poteva essere decisa solo secondo diritto. Poichè con la domanda è stata chiesta l’applicazione del criterio dell’equità, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda stessa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese dell’intero giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta in causa della Dottoressa X X, e condanna quest’ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di merito in E. 350,00 per onorari e E. 300,00 per diritti, oltre alle spese prenotate a debito, e per il giudizio di legittimità in E. 350,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *