Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, pronunziata ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.G. in relazione al reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, perchè estinto per intervenuta oblazione.

Il fatto contestato concerneva il porto ingiustificato, fuori dell’abitazione di un coltello a serramanico con lama di 6 cm. di lunghezza, commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre il Procuratore generale che evidenzia come il reato, punito con pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, non è suscettibile di oblazione e che non può incidere sulla oblabilità il riconoscimento del fatto di lieve entità, che costituisce pacificamente mera circostanza attenuante.

Motivi della decisione

1. Va premesso che avendo il Tribunale pronunziato ai sensi dell’art. 469 c.p.p., il ricorso avrebbe dovuto essere fissato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. e non in udienza camerale partecipata, ai sensi dell’art. 127 c.p.p..

Tuttavia poichè alle parti è stato garantito in tal modo il contraddittorio orale e risultano comunque rispettati i termini previsti per la trattazione camerale, nessuno può dirsi leso e il ricorso può essere trattato.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

L’oblazione discrezionale, di cui all’art. 162 bis c.p., è ammessa esclusivamente per le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o della ammenda. Il caso di lieve entità previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, ultima parte, non configura un autonoma ipotesi di reato, bensì soltanto una circostanza attenuante (riferibile al reato previsto dal combinato disposto della prima parte dello stesso comma e del comma precedente). Ne consegue che, essendo comminata per detto reato la pena congiunta dell’arresto e della ammenda, non è per esso ammessa l’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. (tra moltissime:

Sez. 1, n. 39982 del 16/10/2008, Scattolin; Sez. 1, n. 3204 del 13/01/1999, Maggiore; Sez. 1, n. 5560 del 25/10/1996, Senes; Sez. 1, n. 4732 del 30/06/2000, Iamundo; Sez. 1, n. 1905 del 22/01/1996, Ferragamo);

3. La sentenza, formalmente e sostanzialmente predibattimentale (il dibattimento non è stato aperto e alle parti non è stata data parola sulle prove, cfr. S.U. n. 12283 del 2005, De Rosa; S. U. n. 3027 del 2001, Angelucci),deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale perchè proceda nel giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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