Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41728

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 10 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione proposta da V. D. avverso il diniego di restituzione della polizza assicurativa n. (OMISSIS), sottoposta a sequestro probatorio in originale e trasmessa in copia conforme all’Ufficio di Procura nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del predetto V..

Nel richiamare le considerazioni già svolte dal pubblico ministero nel provvedimento di rigetto della domanda, il giudice osservava che la polizza doveva considerarsi corpo di reato e che, sotto tale profilo, non si rendeva necessaria alcuna specificazione circa la sussistenza, in concreto, delle esigenze probatorie. In ogni caso le stesse erano insite nella necessità di svolgimento di ulteriori indagini volte ad accertare le determinazioni assunte dalla compagnia di assicurazione. Infine, il trattenimento dell’originale presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Napoli rispondeva alla necessità di consentire una custodia appropriata del bene.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente V., il quale lamenta violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione del vincolo reale apposto sul bene e alle ragioni legittimanti il sequestro probatorio, di cui non ricorrevano i presupposti applicativi.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione immune da vizi, fondata sul corretto rinvio per relationem al provvedimento del pubblico ministero, ha sottolineato la natura complessa del titolo legittimante l’applicazione della misura cautelare reale. In tale prospettiva ha evidenziato che la polizza, oltre a contenere l’indicazione di circostanze non veritiere comportanti l’applicazione di un corrispettivo inferiore al dovuto, era necessaria per l’approfondimento delle indagini in ordine alle conseguenti determinazioni della compagnia di assicurazione, indagini validamente esperibili soltanto mediante la disponibilità dell’originale del documento.

Sotto entrambi i profili, dunque, sono stati rispettati, mediante la specificazione della finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti (Sez. Un. 28 gennaio 2004, n. 5876), i parametri stabiliti dalla legge per il sequestro di una res costituente al contempo corpo di reato e, in quanto tale, destinata a successiva confisca ex art. 240 c.p., e cosa pertinente al reato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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