Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 12 marzo 2011 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a P.G. con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005 (irrevocabile il 16 giugno 2005), ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 163, 164 e 168. In proposito osservava che il 27 ottobre 2008 e, quindi, nel quinquennio successivo al 16 giugno 2005 (data di irrevocabilità della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005), P. aveva commesso il delitto oggetto della sentenza pronunziata dalla Corte d’appello di Napoli il 18 maggio 2009.

La Corte d’appello rigettava, invece, la domanda del Procuratore generale, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 14 maggio 2001 (irrevocabile l’1 luglio 2001) per effetto della commissione dei reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005, ritenendo che, in base al disposto dell’art. 164 c.p., u.c., fosse consentita la reiterazione del beneficio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli, il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, atteso che, nel quinquennio dalla data (13 giugno 2003) di commissione del reato oggetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005, il P. aveva commesso un nuovo delitto, giudicato con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005. Sottolinea, inoltre, che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso anche per quest’ultima sentenza era stato poi revocato dalla Corte d’appello con la medesima ordinanza impugnata e che, quindi, non sussisteva alcun impedimento alla revoca invocata.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli è fondato.

1. La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, non ha correttamente interpretato la domanda del Procuratore della Repubblica che, con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 28 ottobre 2010, aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1.

La disposizione in esame stabilisce che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto, quando il condannato commetta nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, un nuovo reato per il quale riporti una condanna a pena detentiva.

Nella fattispecie in esame P.G. risulta avere commesso il 13 giugno 2003 e, quindi, nel quinquennio successivo all’1 luglio 2001 (data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 14 maggio 2001), il delitto oggetto della sentenza pronunziata dalla Corte d’appello di Napoli il 31 marzo 2005 (irrevocabile il 16 giugno 2005).

2. Correttamente, inoltre, il Procuratore generale ricorrente ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa il 31 marzo 2005 dalla Corte d’appello di Napoli è stato revocato con l’ordinanza impugnata per effetto della condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 18.000 di multa, inflitta a P. con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18 maggio 2009 (irrevocabile l’11 giugno 2010) per un delitto commesso il (OMISSIS) e, quindi, anch’esso nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005 (irrevocabile il 16 giungo 2005).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente può valere solo in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva; in tale ipotesi non può essere invocato il disposto di cui all’art. 164 c.p., comma 4, ultima parte, espressamente fatto salvo dall’art. 168 c.p., comma 1, in quanto tale norma presuppone che vi siano state due condanne, entrambe a pena sospesa (cfr. ex plurimis Sez. 1, 21 marzo 2007, n. 14018).

Nel caso di specie, come già detto, la stessa ordinanza impugnata ha provveduto a revocare la sospensione condizionale della pena concessa a P. con la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 31 marzo 2005 (irrevocabile il 16 giugno 2005).

3. Per tutte questa ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.G. con sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 14 maggio 2001 con conseguente restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigettate dell’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.G. con sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 14 maggio 2001 e dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sul punto.

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