T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 45791/AFP del 2 marzo 2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma le ha richiesto il versamento della somma di euro 38.478,83, comprensiva di interessi legali, salvo conguaglio, per l’occupazione di un alloggio di servizio sito in Roma, nonché la comunicazione del 2 maggio 2011, avente ad oggetto il canone mensile dovuto per la detenzione del medesimo alloggio di servizio, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

Ritenuto – in linea con la comunicazione resa dal Presidente nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 c.p.amm. – che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:

– al riguardo, assume carattere dirimente l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, riguardante le "Materie di giurisdizione esclusiva", il quale prescrive che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a)…; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche";

– appare, pertanto, evidente che – stante tale previsione – le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, a differenza delle vicende del rapporto che, invece, attengono strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, le quali – essendo avulse da aspetti meramente patrimoniali – competono al giudice amministrativo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009, n. 728);

– la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni" (Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n. 10870; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 22 ottobre 2008, n. 9088; Corte Conti, sez. I, 23 settembre 2008, n. 408);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2001 (recante il codice del processo amministrativo);

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi – specie in ragione dell’erronea indicazione nel decreto impugnato della possibilità di proporre "ricorso giurisdizionale al TAR Lazio" – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9198/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *