Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41726 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 17 febbraio 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da P.M., volta ad ottenere l’applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati oggetto di due sentenze pronunziate dal Tribunale di Napoli rispettivamente l’1 marzo 1998 e il 15 maggio, sottolineando il lungo lasso di tempo intercorso tra i reati.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P., il quale lamenta violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5, in relazione all’omessa notifica al legale e al suo assistito dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro, rv. 220092).

2. Nella fattispecie sottoposta alla Corte, dall’esame degli atti risulta che, in palese violazione di legge, a P. e al suo difensore non è stato dato avviso dell’udienza camerale avente ad oggetto la trattazione della domanda avanzata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con conseguente nullità assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p.p. per mancata citazione del condannato con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

Non pertinente, infine, con il thema decidendi della procedura esecutiva è l’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 29 ottobre 2010 in cui è indicato, quale oggetto della trattazione, la richiesta di applicazione dell’indulto, avanzata dal pubblico ministero il 17 settembre 2010.

Attese le insanabili deficienze funzionali e contenutistiche dell’atto introduttivo della procedura camerale, s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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