T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9942

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Alla Società ricorrente è stata irrogata una sanzione ex l.n. 689/1981 per aver immesso in commercio per uso marittimo combustibile con un tenore di zolfo superiore a quello consentito dall’art. 295 del d.lgs. n. 152/2006.

La ricorrente ha presentato controdeduzioni ex art. 18 l.n. 689/1981, ma l’Amministrazione competente non si è pronunciata al riguardo con un provvedimento conclusivo del procedimento e, quindi, la Società ha contestato il silenzioinadempimento.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione.

Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio.

Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la cognizione del provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell’art. 22, l. n. 689 del 1981, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 settembre 2010, n. 17355).

L’impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative è ammessa unicamente ove riguardino l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso essi sono idonei ad acquisire, per il disposto dell’art. 203 comma 3, c. strad., il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell’importo direttamente stabilito dalla legge. Negli altri casi, vi è invece difetto assoluto di giurisdizione, giacché i verbali di accertamento non incidono "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l’entità, mediante un ulteriore atto, l’ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione dinanzi al g.o., ai sensi dell’art. 22, l. n. 689 del 1981 (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).

Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l’ordinanzaingiunzione, ai sensi dell’art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all’art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all’osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo – stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all’adozione della stessa ordinanzaingiunzione – il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla p.a. l’adozione del provvedimento e che, ove manchi un’espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un’eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all’interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzioinadempimento (Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 2006, n. 18442).

Il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile con il procedimento di irrogazione della sanzioni amministrative e il superamento di tale termine (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari) in ogni caso non preclude alla p.a. l’adozione del provvedimento, mentre, ove manchi una espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente una eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all’interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzioinadempimento. Nella specie, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcuna espressa decadenza dell’amministrazione, sicchè l’ordinanzaingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione di cui all’art. 28 (Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 2006, n. 18442).

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

compensa tra le parti costituite le spese di lite;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *