Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41725 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto l’opposizione proposta da G.M.F., cittadino tunisino, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5.

Premetteva che il G. doveva scontare la pena di un anno e sei mesi di reclusione inflittagli dal Tribunale di Trento per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e che la reclusione aveva avuto inizio il 21.1.2010 e avrebbe avuto termine il 20.7.2010.

Nel merito osservava che il G. nell’atto di opposizione s’era limitato a dedurre ragioni di salute, che erano risultate inconsistenti, e motivi attinenti alla lunga durata del suo soggiorno in Italia (non rilevanti).

2. Ricorre il G. personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato lamentando:

2.1. mancanza di motivazione in risposta alla deduzione che l’espulsione non poteva essere disposta, in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e art. 3 Cedu.; afferma, in particolare, che con memoria del 7.2.2011 si era evidenziato al Tribunale che il detenuto correva pericolo di trattamenti contrari ai diritti umani in caso di suo ritorno in Tunisia, e che all’udienza del 5.2.2001 il ricorrente personalmente aveva nuovamente rappresentato tali pericoli, senza menomamente essere preso in considerazione;

2.2. contraddittorietà della motivazione in relazione alle condizioni di salute del ricorrente; la documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente anche durante la detenzione aveva dovuto far ricorso a ricoveri presso strutture sanitaria a causa di gravi problemi cardiovascolari e polmonari; era inoltre in cura per problemi psichiatrici; inopinatamente era stata disattesa inoltre la richiesta di acquisizione della cartella clinica.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che effettivamente risulta dagli atti che il ricorrente aveva rappresentato al Tribunale il pericolo di trattamenti disumani in caso di rientro in Tunisia, e che il Tribunale non si è pronunziato su tale aspetto.

Dagli atti, e dalla documentazione del D.A.P., risulta tuttavia anche che in realtà alla espulsione non è stato mai dato corso, e che il ricorrente ha terminato di espiare interamente la pena inflittagli in carcere, essendo stato quindi scarcerato il 21.4.2011, per fine pena, previa concessione di 90 giorni di liberazione anticipata.

2. Deve pertanto rilevarsi la sopravvenuta mancanza di interesse, cui consegue la inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e a sanzioni perchè, per quanto dette all’inizio, il ricorrente non può essere considerato, neppure virtualmente, soccombente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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