T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente Associazione si è gravata col ricorso in epigrafe avverso il contegno, inerte ed omissivo, serbato dalla Prefettura di Roma in ordine all’istanza che detto sodalizio ha avanzato ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket ed antiusura;

Considerato che successivamente al deposito dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio la Difesa erariale ha prodotto copia del decreto prefettizio in data 04.11.2011 recante, in accoglimento della predetta istanza, l’iscrizione della ricorrente Associazione nel citato elenco provinciale;

Considerato che con nota conclusionale depositata il 23.11.2011 la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa risulta pienamente soddisfatta con correlata cessazione della materia del contendere nonché ha richiesto che le spese di lite gravino sull’amministrazione essendosi quest’ultima attivata solo dopo la produzione del gravame;

Considerato:

– che il ricorso di cui trattasi è stato notificato presso la sede reale dell’intimata amministrazione e non nel domicilio legale presso l’Avvocatura statale, ex art 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 (sostitutivo dell’art. 11, I c., del R.D. n. 1611 del 1933), esteso anche ai giudizi innanzi al T.A.R. dall’art. 10 della L. 3 aprile 1979, n. 103;

– che la nullità della detta notificazione, che avrebbe comportato l’inammissibilità del gravame, è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato che ha, successivamente, depositato il provvedimento satisfattivo della pretesa della ricorrente associazione;

– che, pertanto, detto contegno induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara, ai sensi dell’art.34 c.5 del C.p.a., cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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