Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8130 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenze n. 55/40/10, 266/63/10, 267/63/10 rispettivamente depositate la prima il 24.5.2010 e le altre il 23.9.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, confermava le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della società Ed il 2000 spa avverso gli avvisi di accertamento, relative alle annualità 2007, 2008, in relazione al mancato versamento dell’imposta di pubblicità con riferimento ad alcuni cartelli cd. "di cantiere", apposte nelle immediate adiacenze dell’area destinata all’esecuzione dei lavori edili.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che trattavasi di insegne di esercizio, non soggette all’imposta di pubblicità con una superficie inferiore a 5 m2.

La Duomo G.P.A. srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione sulla pubblicità, impugna, con separate ricorsi, le sentenze della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale motivo comune, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1 – bis contestando la qualifica, per i cartelloni in questione, di insegne di esercizio, rilevando trattarsi di cartelli pubblicitari, soggetti all’imposta.

La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 11.4.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Trattandosi di cause connesse, possono essere riunite ai sensi dell’art. 274 c.p.c., (stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) al fine di prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione. I ricorsi sono infondati.

In tema di imposta sulla pubblicità è prevista l’esenzione per le insegne relative all’esercizio di attività commerciali che contraddistinguono la sede dell’impresa e non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati (del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis aggiunto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10) La normativa non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa, purchè la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale (Sez. 5, Sentenza n. 23021 del 30/10/2009).

I cartelli di cantiere, con riferimento le imprese edili, sono obbligatori e assolvono alla funzione primaria di individuare il luogo di esercizio dell’attività d’impresa e il cartello con l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori, posto nei pressi del cantiere, costituisce un’insegna di esercizio non soggetta all’imposta di pubblicità se inferiore a 5 m2, anche se trattasi di località diversa dalla sede legale dell’impresa, essendovi, peraltro,raramente coincidenza tra i cantieri e la sede legale dell’impresa.

Il relativo accertamento in tal senso operato dalla Commissione tributaria regionale costituisce una valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta, come nel caso di specie, da congrua motivazione. Tale situazione va distinta da quella concernente i cartelli stradali, posizionati in località non immediatamente adiacenti all’esercizio commerciale, impresa o cantiere, indicatori di industrie, imprese edili, laboratori artigianali e negozi di vendita, che rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l’iscrizione presenti o meno i connotati dell’insegna.

I ricorsi vanno quindi respinti.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione della società intimata.

P.Q.M.

Respinge i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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