Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41722 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/1/11 il Gip del Tribunale di Livorno, giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza di B.S.T.T. intesa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di spaccio di droga di cui a tre distinte sentenze passate in giudicato nei suoi confronti, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2 e 3 (per fatti commessi tra l'(OMISSIS)), con determinazione della relativa pena, disattendendolo invece per i reati di cui alla sentenza sub 1 (commessi dal (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione: nulla il giudice aveva detto in ordine al negato riconoscimento del vincolo della continuazione con gli altri per i reati di cui alla sentenza sub 1), vista anche per essi l’omogeneità tipologica, l’arco temporale contenuto e l’identità del territorio apprezzati per gli altri.

Chiedeva l’annullamento senza o con rinvio.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ravvisando un vizio di motivazione nel provvedimento impugnato (che per negare il vincolo della continuazione tra i reati in predicato si limitava a constatarne la distanza temporale senza verificare nel merito la presenza di altri eventuali elementi unificanti), ne chiedeva l’annullamento con rinvio per nuovo esame.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il dovere di motivazione impone di dare conto di ogni aspetto decisivo della pronuncia, sia in positivo che in negativo. Nel caso in esame il giudice ha affidato entrambi gli aspetti all’avverbio "unicamente", facendo intendere che i requisiti che consentivano l’accoglimento della domanda per i gruppi di reati sub 2 e 3 (omogeneità dei reati e sostanziale continuità degli stessi, identità del territorio e arco temporale contenuto) non lo consentivano per il gruppo sub 1. Ma ciò non è vero per l’omogeneità tipologica e l’identità territoriale (comune a tutti). Se allora il dato distintivo è quello temporale, ad evitare vizi logici e carenze motivazionali il giudice aveva il dovere di esplicitarlò e (come rileva correttamente il PG) di suffragare il giudizio coi necessari riferimenti ai fatti oggetto delle sentenze, per verificare l’assenza di altri possibili segni (che non si possono escludere a priori) indicativi dell’identità del disegno criminoso.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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