T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, venendone escluso per carenza dei requisiti fisici previsti dal d.m. n.198 del 2003 (tatuaggio in zona non coperta dalla divisa parzialmente rimosso);

– si è gravato avverso detto provvedimento di esclusione con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la cui domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione, con propria Ordinanza nr.241/2010, che, a sua volta, è stata riformata dal Giudice di appello (sez. VI^, ord. n. 1599/2010 del 09.4.2010) con la seguente motivazione "….. alla stregua degli elementi rassegnati dal ricorrente, non appaiono emergere gli estremi per la dichiarazione di inidoneità fisica per l’ ammissione al concorso, prefigurati nella tabella allegata al d.m. n. 193/2003, non versandosi a fronte di condizioni della cute che – per percezione visiva e messaggio simbolico – possano ricondursi, a seguito dell’ intervento di rimozione, nella nozione di tatuaggio";

Considerato che per effetto di detta pronuncia cautelare è stata disposta l’ammissione del ricorrente "… con riserva al prosieguo delle prove del concorso"; e lo stesso ricorrente è stato successivamente ritenuto "idoneo con riserva" al servizio di polizia e, quindi, sempre con riserva, è stato ammesso, con d.m. dell’8.6.2010, nella graduatoria di merito del concorso;

Considerato che l’Amministrazione dell’Interno, con d.m. 15.11.2011, adottato nell’esercizio del potere di autotutela, ha sciolto la riserva di cui al predetto d.m. 8.6.2010, ammettendo, a pieno titolo, il candidato nella graduatoria del concorso ed inoltre:

– ha annullato il d.m. 13.11.2009 nella parte in cui escludeva il ricorrente dal concorso in parola;

– lo ha nominato vincitore del concorso;

Considerato che, in forza delle sopra estese determinazioni, la pretesa azionata dal ricorrente col gravame in epigrafe deve ritenersi pienamente soddisfatta e che si è, pertanto, determinata la cessazione della materia del contendere imponendosi una declaratoria in conformità ai sensi dell’art.34 c.5 del C.p.a.;

Considerato che il contegno assunto dalla resistente amministrazione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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