Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41721 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da R.A., volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze precisate nella domanda. Osservava che tutte le pene irrogate a R., relative a violazioni delle prescrizioni imposte con i provvedimenti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, erano condonate, ad eccezione di quella di nove mesi di arresto, determinata con provvedimento del medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2007 che aveva riconosciuto la continuazione con i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte d’appello di Catania rispettivamente il 28 febbraio 2003 e il 6 giugno 2005. Di conseguenza non residuavano reati cui applicare ulteriormente il vincolo della continuazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, R., il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, avuto riguardo all’assoluta mancanza di correlazione tra la richiesta formulata dall’imputato e la pronuncia adottata dal giudice dell’esecuzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’intervento di una causa estintiva del reato non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne e il dovere del giudice adito di esaminare nel merito la sua richiesta (Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 24705; Sez. 1, 10 gennaio 2007, n. 4692; Sez. 1, 29 aprile 2003, n. 21396; Sez. 1, 25 febbraio 2003, n. 32276; Sez. 1, 22 settembre 1999, n. 5097; Sez. 1, 16 novembre 1996, n. 4798). Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione avanzata da R. A. in base alla considerazione – non conforme ai principi di diritto in precedenza enunciati – che, una volta concesso l’indulto, non vi era luogo a provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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