Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41719 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 24 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze presentate da D.N. ai sensi della L. n. 354 del 1975, artt. 47, 47 ter e 50 e successive modifiche, osservando che la domanda costituiva mera riproposizione di altre rigettate con ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Napoli rispettivamente del 28 novembre 2009 e del 13 luglio 2010 e, inoltre, che il delitto di rapina aggravata per il quale l’istante si trovava detenuto era ostativo alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 47-ter Ord. Pen., comma 1-bis.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente D., il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego dei benefici richiesti, tenuto conto del fatto che, con la liberazione anticipata, il residuo della pena verrebbe ad essere pari a quattro mesi e quindici giorni di reclusione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primarie diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (Cass. 15.3.1996, rie. Cascio, rv. 204605; Cass. 29.9.1994, ric. Bruzzise, rv. 199607; Cass. 7.3.1995, rv. 202251).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste l’interesse al ricorso, in quanto il ricorrente è stato scarcerato l’11 agosto 2011 per espiazione della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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