T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 9902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale è stata comunicata la inidoneità del ricorrente "ai test intellettivi" e che ne è contestata la legittimità, principalmente, per difetto di motivazione;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;

Ritenuto che, dalla lettura degli atti depositati, emerge con nettezza che i deficit della procedura e della parte motiva del provvedimento avente ad oggetto il test in questione appaiono decisamente superati, avendo l’Amministrazione ampiamente dimostrato che proprio nella parte motiva del provvedimento impugnato si è dato ampiamente conto delle ragioni che hanno indotto gli esperti della sottocommissione ad esitare la prova in modo sfavorevole all’odierno ricorrente, esprimendone le ragioni che, per essere ictu oculi scevre da profili di irragionevolezza, non vi è ragione che il Collegio sottoponga ad alcuna ulteriore valutazione tecnica;

Considerato che, quindi, l’atto gravato è stato adottato nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Ritenuto infine che, verificata la infondatezza del motivo dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va respinto;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza dell’odierno ricorrente, in favore del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente, Signor M.T., a rifondere le spese di giudizio in favore del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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