Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva le istanze avanzate da F.G., volte alla concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare o, ancora, della semilibertà.

Premetteva che l’istante era in regime di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, dovendo scontare ancora due anni e otto mesi di reclusione per il reato di coltivazione di marijuana, accertato il (OMISSIS), oggetto di sentenza di patteggiamento del 12.11.2008; che risultava in passato condannato per violazione a provvedimenti dell’autorità; che aveva due procedimenti pendenti, l’uno per estorsione continuata seguita da incendio, in relazione a fatti commessi tra fine (OMISSIS), l’altro per violazioni edilizie, commesse nel (OMISSIS). Secondo la Questura il condannato era persona pericolosa, solita frequentare pregiudicati e soggetti pericolosi, non svolgeva alcuna attività lavorativa, aveva precedenti per gioco d’azzardo, associazione per delinquere, favoreggiamento, riciclaggio e reati in materia di stupefacenti. La relazione Uepe evidenziava, invece, che il F. lavorava alle dipendenze del fratello nel bar di questo, il quale lo aveva regolarmente assunto dal marzo precedente; che aveva una compagna che pure lavorava e una figlioletta; che i tre vivevano con i genitori del F. e due dei sei suoi fratelli; che il gruppo familiare offriva un sostegno valido al F.; che lo stesso si diceva pentito dei reati commessi e mostrava una progettualità positiva, L’Uepe si esprimeva in conclusione in senso favorevole alla concessione di una misura alternativa, seppure non ampia, dovendosi prudenzialmente tenere conto delle osservazioni della Questura.

Tanto risultando, il Tribunale affermava che alla concessione dei benefici ostavano la gravità e la tipologia del fatto per il quale era stato condannato. Questo, in particolare era consistito nella conduzione di una vasta piantagione che aveva richiesto tempo e cure e che, in relazione alla destinazione allo smercio del raccolto, faceva presumere contatti e accordo con malavitosi. Il lavoro che, stando alla stessa prospettazione difensiva, il F. svolgeva "da sempre" nell’esercizio del fratello non bastava a fondare una prognosi positiva, poichè non era stato sufficiente in passato a distoglierlo dal reato. La qualificata tipologia delle pendenze costituiva d’altro canto ulteriore sintomo di pericolosità. 2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Francesco Muzzopappa, che chiede l’annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e difetti della motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente considerato sintomatici di pericolosità precedenti penali di scarsa rilevanza ed aveva illogicamente trascurato la valutazione positiva dell’Uepe;

erroneamente, alla luce del percorso riabilitativo autonomamente intrapreso dal F., aveva fatto riferimento a informative di polizia generiche e al più riferibili a condotte pregresse o marginali; illogicamente aveva omesso di dare il doveroso risalto all’attività lavorativa regolare e ai propositi di riscatto del F.. In relazione agli aspetti positivi evidenziati, era quantomeno evidente la mancanza di ogni giustificazione del diniego della semilibertà.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Il Tribunale ha giustificato il rigetto di tutte le richieste sulla base, sostanzialmente, della sola gravità e pericolosità delle condotte delittuose con le quali era stato realizzato il reato in esecuzione, e della mera annotazione di procedimenti pendenti, per fatti non recenti, in relazione ai quali, per altro, nessun accertamento ha svolto circa l’effettivo loro corso e, eventualmente, esito.

E’ però lo stesso provvedimento impugnato che, in premessa, ricorda come l’Uepe si fosse espresso a favore della concessione di una misura alternativa, seppure non ampia, in considerazione della positiva evoluzione constatata nei comportamenti e nei propositi del condannato, a seguito della positiva relazione coniugale, della nascita di una bambina, della regolarizzazione della sua posizione lavorativa, del sostegno offertogli dal nuovo nucleo familiare e da quello d’origine, del dichiarato suo "pentimento".

Ora è vero che il Tribunale di sorveglianza ben può discostarsi dal parere degli esperti. Ma della diversa propria valutazione deve offrire giustificazione adeguata considerando tutti gli elementi da quelli evidenziati. Non può invece limitarsi, come si è fatto nell’ordinanza impugnata, ad opporre a detti elementi, riferiti all’attualità e frutto dell’osservazione di comportamenti e relazioni familiari e lavorative effettive, dati risalenti nel tempo, tanto più se essi si riducono ai fatti stessi (fatti di per sè non ostativi, per i quali è intervenuta condanna e all’esistenza di denunce non controllate.

2. L’ordinanza impugnata non ha, in conclusione, offerto giustificazione compiuta delle ragioni per le quali ha ritenuto che non poteva aderirsi alle conclusioni dell’Uepe e non poteva concedersi al condannato neppure una misura alternativa gradata.

Deve essere, per tale motivo, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, perchè proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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