Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41717 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 23 novembre 2010 il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da D.A. avverso il decreto con il quale, in data 11 agosto 2010, il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato. Argomentava, in proposito, che il difensore che aveva proposto a suo tempo l’impugnazione era privo di specifico mandato a interporre reclamo e, inoltre, che il reclamo era tardivo, in quanto proposto il 22 settembre 2010 a fronte della notifica del provvedimento in data 12 agosto 2010. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, D.A., il quale lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta tardività dell’impugnazione, considerato che la veste di difensore di fiducia di D. dell’avv. Alessandra Fanizzi risultava dal deposito della nomina nella procedura esecutiva, nonchè dalla notifica alla stessa del decreto di espulsione. Deduce, in subordine, la nullità, ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. della procedura, in quanto, in assenza di una valida nomina del difensore di fiducia, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto nominare un difensore d’ufficio.

Eccepisce, inoltre, la violazione e l’erronea applicazione della L. 7 ottobre 1969, art. 2 così come sostituito dall’art. 240-bis disp. att. c.p.p., in quanto la sospensione feriale dei termini processuali opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza.

Nel merito, si duole dell’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e successive modifiche, in assenza dei presupposti per procedere all’espulsione.

Motivi della decisione

1. Il terzo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare rispetto agli altri, è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 4 e art. 51-bis e successive modifiche per la decisione del Tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena o della misura alternativa (Sez. 1, 23 settembre 2010, n. 36228; Sez. 1, 17 febbraio 2010, n. 8846; Sez. 1, 29 ottobre 2004, n. 46021).

La violazione della disciplina in questione da luogo ad una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha erroneamente ritenuto inammissibile il reclamo proposto da D.A. per omessa osservanza dei termini di legge per proporre impugnazione.

2. La circostanza che il reclamo sia stato presentato dal difensore di fiducia del procedimento di cognizione – nomina che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non estende i suoi effetti al giudizio di cassazione – è, nel caso concreto, priva di rilievo, atteso che il Magistrato di sorveglianza aveva omesso di nominare un difensore d’ufficio, cui gli atti avrebbero dovuto essere notificati.

3. Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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