Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42034 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza in data 7 marzo 2011, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 2.11.2005, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione oltre la multa, in relazione al reato di furto aggravato. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità delle censure dedotte dall’appellante; e ciò sia con riguardo alla doglianza concernente l’affermazione di responsabilità del prevenuto, essendosi l’esponente limitato a dedurre la carenza di prova sul punto, sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla invocata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Rilevato che il PG territoriale aveva espresso parere favorevole all’inammissibilità dell’appello, la Corte di Appello ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame, perchè sprovvisto di argomentate ragioni; ed ha disposto l’esecuzione della sentenza impugnata.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione M.L., a mezzo del difensore. La parte deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 591 c.p.p., lett. c) e art. 597 c.p.p., comma 5; e rileva che la Corte di Appello ha negato all’imputato il diritto ad avere la possibilità di proporre impugnazione avverso una sentenza dall’esponente ritenuta ingiusta, come pure la possibilità di vedersi ridotta la pena. Osserva il ricorrente che, nel caso di specie, la Corte di Appello non ha chiarito le ragioni per le quali non ha applicato i benefici come previsto dall’art. 597 c.p.p., comma 5. E rileva che dichiarando l’inammissibilità dell’appello la Corte territoriale ha negato alla difesa il diritto stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 4 cioè quello di proporre motivi nuovi, fino a quindici giorni prima dell’udienza.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte con requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato e merita rigetto.

4.1 Invero, la possibilità, da parte del giudice dell’impugnazione, di dichiarare con ordinanza, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame è normativamente prevista dall’art. 591 c.p.p..

Segnatamente, l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall’art. 591 c.p.p., comma 1: a) difetto di legittimazione o di interesse; b) provvedimento non impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che l’impugnazione deve enunciare "i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi, il giudice dell’impugnazione ben può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza, l’inammissibililità del gravame, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep. 28.01.2004, Rv. 227028). E’ poi appena il caso di rilevare che, in caso di inammissibilità dell’appello, trovano applicazione unicamente le disposizioni procedurali che regolano specificamente detta ipotesi: segnatamente l’art. 591 c.p.p., comma 2, ove è stabilito che il giudice dell’impugnazione proceda, anche di ufficio, con ordinanza. Sfugge, pertanto, la concludenza degli effettuati richiami alle norme che regolano in via generale i termini dell’impugnazione, come pure all’art. 597 c.p.p., comma 5, ove è stabilito l’ambito della cognizione del giudice di appello, per il caso in cui, non ricorrendo ragioni di inammissibilità, la Corte territoriale pronunci sentenza sul gravame.

4.2 Si osserva, inoltre, che le disposizioni che regolano la proposizione di motivi nuovi, pure richiamate dell’esponente, prevedono espressamente che l’inammissibilità dell’impugnazione originaria si estenda ai motivi nuovi eventualmente proposti ( art. 585 c.p.p., comma 4), di talchè anche sotto tale profilo la dedotta violazione del diritto a proporre motivi nuovi risulta in termini insussistente.

5. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato la aspecificità delle dedotte censure, in violazione dell’art. 581 c.p.p..

Pertanto, sulla scorta di tale apprezzamento – che risulta immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità – del tutto legittimamente la Corte territoriale, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, secondo la disciplina procedurale specificamente prevista per i casi di inammissibilità dell’impugnazione. Il Collegio ha, infatti, esercitato i poteri che il richiamato art. 591 c.p.p., conferisce al giudice dell’impugnazione, in caso di aspecificità dei motivi di appello, come sopra considerato. Ed invero, l’atto di appello proposto nell’interesse del M. risulta meramente enunciativo ed i motivi di gravame non sono assistiti da argomentate ragioni di censura, rispetto all’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza del Tribunale di Chieti del 2.11.2005. 6. Si impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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