Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.L. ha proposto atto di opposizione avanti al Presidente del Tribunale di Potenza avverso il provvedimento in data 17.11.2009, con il quale il Tribunale di Potenza aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio già disposta a favore del predetto; nel provvedimento di revoca si era considerato che l’istante, negli anni precedenti, coevi e successivi all’ammissione al patrocinio, aveva percepito redditi illeciti, segnatamente dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, così superando i limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio.

2. Il Presidente del Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 27.01.2011, rigettava l’opposizione e confermava il decreto reso dal Tribunale di Potenza in data 17.11.2009. 3. Avverso l’Ordinanza del Tribunale di Potenza ora richiamata ha proposto ricorso per cassazione L.L., a mezzo del difensore, deducendo con il primo motivo l’inosservanza del D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche. La parte rileva che il Tribunale di Potenza non ha valutato adeguatamente il reale ed effettivo reddito percepito dal L., reddito che risulta inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’esponente osserva che l’unica fonte di reddito del L. è data dalla pensione di invalidità, pari ad Euro 250,00 mensili; e considera che il Tribunale di Potenza non ha individuato l’effettivo ammontare del reddito derivante dalla attività illecita.

La parte considera poi che, in relazione alla detenzione di 99 dosi di eroina accertata nell'(OMISSIS), oggetto dell’imputazione di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p., del 6.10.2009, deve ritenersi che il reddito dell’esponente fino al dicembre 2008 rientrasse nei limiti legali per l’ammissione al patrocinio; e che l’eventuale revoca del beneficio dovrebbe essere se del caso disposta solo per l’ulteriore fase del richiamato procedimento penale, considerando il valore di mercato da assegnare a ciascuna dose sul mercato clandestino degli stupefacenti.

L’esponente considera poi che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio. La parte si sofferma sulle risultanze del casellario, facendo riferimento unicamente alle sentenze irrevocabili, ai fini della eventuale determinazione dei redditi di provenienza illecita. Il ricorrente, conclamato tossicodipendente, osserva di essere privo di occupazione e rileva essere affetto da una grave patologia, che ha determinato il riconoscimento di una pensione di invalidità. Rileva che nei processi a suo carico è emersa la responsabilità per isolate ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e che non risulta pertanto provata la continuativa percezione di proventi derivanti da attività illecita.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, non avendo il Tribunale replicato rispetto alle ulteriori doglianze dedotte dalla difesa. L’esponente aveva, infatti, rilevato che le somme di denaro detenute al momento dell’arresto, avvenuto nel mese di (OMISSIS), erano di proprietà della di lui madre. L’esponente considera poi di avere dimostrato che la somma di Euro 6.868,87 derivava dalla liquidazione di una polizza assicurativa. La parte sottolinea, infine, di essere affetto da gravi patologie incidenti sulle capacità critiche, tanto da non versare nelle condizioni idonee per organizzare e gestire un traffico di stupefacenti.

4. La parte ha depositato memoria, pure denunciando l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114 cpv., in relazione all’art. 24 Cost., comma 3. 5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato che le censure dedotte dal ricorrente si risolvono in una diversa valutazione rispetto alle giustificazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; ed ha chiesto che la Corte regolatrice dichiari inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1 Invero, il ricorso che occupa si risolve nella inammissibile prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze acquisite (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181), con riferimento alla determinazione dell’ammontare dei redditi percepiti dal richiedente.

Al riguardo, nell’ordinanza impugnata si osserva primieramente che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vengono in rilievo anche i redditi da attività illecite percepiti dal richiedente, l’esistenza dei quali può essere provata anche ricorrendo anche a presunzioni semplici. Sul punto, nel gravato provvedimento si richiama: la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Potenza a carico del prevenuto in data 21.12.2007, per episodi di spaccio risalenti nel tempo sino all’anno 2000; la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Potenza in data 6 ottobre 2009, nei confronti del L., in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, idonea alla preparazione di 99 dosi medi singole. E sulla scorta di tali rilievi il Presidente del Tribunale ha ritenuto provato, secondo un apprezzamento immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità, che L. avesse percepito redditi illeciti non dichiarati al fisco, anche dopo la sentenza di condanna del 2007, redditi da aggiungersi alla pensione di invalidità di Euro 250,00 mensili, all’importo di Euro 6.868,27 liquidato al L. dalla Alleanza Assicurazioni per un sinistro del 2008 ed agli introiti derivanti dalla attività di imbianchino. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto provato il superamento della dei limiti reddituali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2000, art. 76; ed ha considerato che non rilevava a favore dell’esponente il fatto che gli fossero state restituite somme di denaro precedentemente sequestrate. Deve poi evidenziarsi che nell’Ordinanza oggi gravata si evidenzia che il quadro clinico del L., il quale risulta affetto da epilessia generalizzata con epatite cronica HCV correlata, non prova che il richiedente non abbia potuto percepire nel corso del tempo gli introiti derivanti dalle richiamate attività illecite.

6.2 E’ poi appena il caso di rilevare che la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’esponente risulta manifestamente infondata. L’efficacia retroattiva della revoca del decreto di ammissione al patrocinio, disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114, comma 2, concerne, infatti, la specifica ipotesi in cui risulti provata la mancanza "originaria o sopravvenuta" delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al patrocinio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, comma 1, lett. d). In tali termini il legislatore ha inteso evitare che il soggetto, privo delle condizioni reddituali richieste dalla legge, fruisca indebitamente del beneficio. L’efficacia retroattiva della revoca, specificamente prevista dal legislatore per il caso ora richiamato, non determina pertanto, alcuna irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai diversi casi, previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, nei quali il provvedimento di revoca discende dalla sopravvenuta variazione degli emolumenti percepiti dall’imputato già legittimamente ammesso al beneficio, o da altra causa.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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