Cassazione civile anno 2005 n. 1319 Beni di interesse storico, artistico e ambientale Redditi di fabbricati e terreni Rimborso

ANTICHITA’ E BELLE ARTI IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, a X X il 22 aprile 2003 (depositato il 6 maggio 2003), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in forza di due complessi motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 19/01/02, depositata il 30 aprile 2002 (come integrata con ordinanza del 4 marzo 2003 di correzione di errore materiale), con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano – in parziale accoglimento dell’appello del contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano la quale, "ritenendo non provata la natura del vincolo storico ed artistico degli immobili", aveva respinto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso prodotta dal X il 7 agosto 1999 al "Centro di Servizio di Trento", tesa ad ottenere il rimborso, ex art. 38 DPR 602 del 1973, ".dell’imposta IRPEF e del CSSN versati sul reddito dei fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico" prodotto negli anni dal 1995 al 1998 perchè calcolato sulla base dei canoni di locazione percepiti anzi che "mediante l’applicazione della minore fra le tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile, come stabilito dall’art. 11, comma 2, della legge 413/91" – aveva disposto il rimborso solo delle somme versate per i redditi relativi all’anno 1998 e, con la correzione dell’errore materiale, anche delle somme versate per i redditi relativi all’anno 1997.
Nel controricorso notificato il 22 maggio 2003 (depositato il 28 maggio 2003) l’intimato, con vittoria delle spese processuali di "tutti i gradi del giudizio", instava per il rigetto del ricorso avverso e, in base ad un solo motivo (violazione dell’art. 38 DPR n. 602 del 3 973), spiegava gravame incidentale teso ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento del rimborso per le imposte corrisposte sui redditi conseguiti negli anni 1995 e 1996.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione del controricorso (con ricorso incidentale) proposto da X X (iscritto al n. R.G. 13386/03) all’anteriore ricorso (iscritto al n. R.G. 11334/03) proposto dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato, essendo diretti entrambi avverso la medesima decisione.
2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano – premesso che in primo grado l’ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano ("al quale il ricorso" introduttivo del giudizio "era stato notificato in uno con il Centro di Servizio" di Trento) aveva eccepito "innanzitutto" la "propria incompetenza territoriale" e chiesto di dichiarare "inammissibile" il ricorso del contribuente – ha parzialmente accolto l’appello proposto dal X osservando che:
"l’eccezione formale dell’Amministrazione Finanziaria non ha pregio quantomeno con riferimento al Centro di servizi" in quanto "dall’art. 10 DPR 28 novembre 1980 n. 787" si ricava che "incombe al centro di servizio al quale sia stato notificato un ricorso trasmettere ‘alla segreteria della Commissione tributaria l’originale del medesimo unitamente alle proprie deduzioni e al competente Ufficio delle Imposte il fascicolo per l’ulteriore attività dinanzi alle Commissioni Tributariè";
"nel caso di specie … il contribuente aveva errato nel notificare il ricorso anche all’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano, il quale non aveva competenza territoriale in merito, ma … il Centro di servizio di Trento avrebbe dovuto, nel rispetto della procedura di cui al summenzionato articolo 10 DPR 797/1980, trasmettere il fascicolo all’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone, competente per territorio".
Secondo il giudice tributario di appello "tale omissione non può comportare danni processuali per il cittadino, tanto più che la difesa nel merito dell’Amministrazione finanziaria, con richiamo alle istruzioni ministeriali, le quali sono le stesse per tutti gli uffici, sarebbe stata sostanzialmente la stessa".
Sul "merito", poi, lo stesso giudice ha affermato:
a) che (1) "per i versamenti degli anni 1995 e 1996 l’istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell’art. 38 DPR 29 settembre 1973 nr.
602, sicchè, per tale parte l’istanza stessa era inammissibile (sulla rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità la giurisprudenza è costante: … per tutte Cass. civ. 28 luglio 2000 n. 9940 …)" mentre (2) "per i redditi relativi agli anni 1997 e 1998, … L’istanza era in termini (per il primo anno comunque grazie alla novella introdotta con L. 13 maggio 1999 nr. 133)" e b) che "la lagnanza è fondata nel merito, avendo ormai la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto assunto carattere permanente e consolidato (vedi per tutte Cass. civ. 19 ottobre 2001 n. 12790 …)". 3. Con il primo motivo di ricorso le Amministrazioni finanziarie lamentano (in relazione alle previsioni contenute nell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) "violazione e falsa applicazione" degli artt. 10 e 18, commi 2 e 4, del D. Lg.vo n. 546 del 1992 nonchè dell’art. 10 DPR n. 787 del 1980 oltre che "motivazione incongrua e contraddittoria su punto decisivo della controversia" adducendo che:
– "il silenzio rifiuto contro cui ha proposto ricorso la parte si è formato su un atto, l’istanza ex ari, 38 DPR 602/73, per il quale era competente unicamente il Centro di Servizio di Trento" in quanto in base ai DPR n. 287 del 1992 "i Centri di Servizio, diventati dal primo gennaio 1998 competenti in materia di imposte dirette ed indirette, provvedono all’esecuzione dei rimborsi attribuiti in passato alle Intendenze di Finanza";
– "l’art. 10 D. Lgs. 546/92 ha previsto che ‘se l’ufficio … è un centro di servizio, parte del giudizio è l’Ufficio delle Entrate …al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controversò", ovverosia, nel caso, la "sezione distaccata della Direzione delle Entrate" e non l’Ufficio Entrate di Bolzano;
– quest’Ufficio, peraltro, "difettava di competenza anche territoriale in quanto parte contribuente ha ed aveva negli anni oggetto della richiesta di rimborso residenza in Vipiteno" e "l’Ufficio competente in cui è compreso il Comune di Vipiteno sarebbe comunque l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone fora Ufficio Unico di Bressanone";
– l’art. 10 DPR n. 787 del 1980 non può trovare applicazione al caso in esame in quanto regola solo "la presentazione dei ricorsi prodotti contro i ruoli emessi dal Centro di Servizio". 4. Il contribuente, dal suo canto, adduce che:
– "l’art. 10 del D. Lgs. 546/92 … pone in alternativa, quale parte del procedimento … l’Ufficio del Ministero delle Finanze … che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un Centro di Servizio, l’Ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso";
– essendo stato "il ricorso ex art. 19, comma 1 lett. g) del D. Lgs.
546/92 … proposto avverso il provvedimento di silenzio rifiuto con il quale il Centro Servizi di Trento ha rigettato l’istanza di rimborso … è più che evidente che il Centro di Servizi di Trento, quale ufficio che non emana l’atto richiesto, è per espressa previsione normativa parte del procedimento in persona dell’ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette".
Il X, infine, ritiene corretta l’opinione del giudice di secondo grado secondo cui "l’incombenza della trasmissione all’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente era di spettanza del Centro di Servizi di Trento ex art. 10 DPR 787/80" e sostiene che "tale omissione non può comportare danni processuali per il cittadino, tanto più che la difesa nel merito dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe stata la stessa". 5. Il motivo di ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A. La controversia, come esposto in premessa, ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dal contribuente al competente centro di servizio per ottenere, ex art. 38 DPR n. 602 dei 1973, il rimborso "dell’imposta IRPEF e del CSSN versati sul reddito dei fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico", prodotto negli anni dal 1995 al 1998, perchè calcolato sulla base dei canoni di locazione percepiti anzi che "mediante l’applicazione della minore fra le tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile, come stabilito dall’art. 11, comma 2, della legge 413/91".
B. Per il primo comma, lett. b), dell’art. 40 DPR 27 marzo 1992 n. 287 – applicabile alla specie ratione temporis nonostante l’intervenuta sua abrogazione, successivamente ai fatti di causa, ad opera dell’art. 23 DPR 26 marzo 2001 n. 107 – "i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette … provvedono … ai rimborsi di cui agli art. 37, 38 e 41 del DPR 29 settembre 1973 n. 602";
Secondo l’art. 10 del D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, poi, "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
L’art. 20 del medesimo D. Lg.vo n. 546 del 1992, infine, nel dettare le disposizioni relative alla "proposizione del ricorso", al terzo comma mantiene "fermo quanto disposto dall’art. 10 del DPR 28 novembre 1980 n. 787, sui centri di servizio"; per il primo comma di tale articolo "il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell’art. 7" – ovverosia il ruolo formato per la riscossione delle "imposte" e delle "ritenute, che a seguito della liquidazione e del controllo dei versamenti effettuati dal centro di servizio risultano ancora dovute dai contribuenti e dai sostituti di imposta" – "è presentato con la spedizione dell’originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita.
Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l’originale del ricorso".
Il penultimo comma del medesimo art. 10, infine, prevede l’applicabilità ("si applicano") delle "disposizioni contenute nei commi primo e terzo … anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all’art. 8 del presente decreto", ovverosia (primo comma) "quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti ai centro di servizio, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo" e (secondo comma) "… per i rimborsi ai contribuenti ed ai sostituti di imposta quando risultano dovuti in seguito alla liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 6".
C. Dall’esame di tali norme si evince, innanzi tutto, la specialità (Cass., trib., 22 febbraio 2002 n. 2524) della complessiva procedura dettata dall’art. 10 DPR n. 787 del 1980 con conseguente limitazione della sua applicazione ai soli casi dalla stessa regolati.
Tale specialità discende dalla natura pressochè aritmetica sia del "controllo dei versamenti effettuati" (previsto dal.’ art. 7) che degli "errori materiali o duplicazioni" regolati dall’art. 8 per i quali la procedura è stata prevista.
Le istanze di rimborso di cui agli artt. 37, 38 e 41 DPR n. 602 del 1973, il cui esame è stato demandato al Centro di Servizio con il citato art. 40, primo comma, lett. b) del DPR n. 287 del 1992, non riflette errori del genere sopra indicato nè rimborsi rientranti nelle previsioni dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 (concernenti le mere "liquidazioni, delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni") ma richiedono un previo giudizio accertativo coinvolgente l’interpretazione di norme tributarie nonchè di elementi fattuali, ovverosia un giudizio privo della semplicità che caratterizza i casi regolati dalla norma dell’art. 10.
Discende da tanto l’inapplicabilità alla specie delle peculiari disposizioni dettate dall’art. 10 del DPR n. 787 del 1980, in particolare delle previsioni relative (1) allo spatium deliberandi concesso al Centro di Servizio ("decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale") da osservarsi per il "deposito" del ricorso giurisdizionale, (2) all’obbligo della segreteria della commissione tributaria di richiedere al centro di servizio "l’originale del ricorso" nonchè (3) all’obbligo del centro di servizio di trasmettere (a) alla segreteria della Commissione Tributaria, "nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta" e (b) "al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la ulteriore attività dinanzi alle commissioni tributarie …".
D. Occorre, quindi, far capo all’art. 10 del D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per il quale, come riportato, "se l’ufficio è un centro di servizio" parte del processo è unicamente "l’ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Nel caso non è necessario individuare l’ufficio delle entrate al quale spettavano le attribuzioni sullo specifico rapporto giuridico controverso essendo sufficiente il rilievo che tali attribuzioni certamente non spettavano all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano al quale il contribuente ha diretto il suo ricorso giurisdizionale atteso che, come dedotto in via preliminare da tale Ufficio sin nelle controdeduzioni depositate il 25 maggio 2000 innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano (e ribadito nelle "memorie di costituzione con appello incidentale" depositato il 21 dicembre 2001 presso la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano), all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano non spettava nessuna "attribuzione" sul rapporto controverso perchè il contribuente (come pacifico) era residente in Vipiteno, quindi in Comune compreso nell’ambito territoriale dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bressanone:
l’Ufficio delle Imposte Dirette di Bolzano, pertanto, non aveva nessuna "attribuzione" in ordine al rapporto tributario de quo non essendo sovra ordinato rispetto a quello di Bressanone.
E. Dalle considerazioni esposte discende l’erroneità dall’interpretazione delle richiamate norme da parte della sentenza impugnata la quale, pertanto, deve essere cassata, però, senza rinvio della causa al giudice del merito dovendo la controversia essere decisa da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. in quanto non è necessario nessun accertamento fattuale ulteriore rispetto a quello già considerato dal giudice a quo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente perchè proposto nei confronti dell’Ufficio delle imposte Dirette di Bolzano che, come accertato innanzi, non aveva nessuna "attribuzione" sul rapporto giuridico controverso e, quindi, era assolutamente carente di legittimazione passiva.
6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale importa il totale assorbimento sia degli altri motivi del medesimo ricorso che di quelli oggetto del ricorso incidentale proposto dal contribuente in quanto il motivo accolto, infirmando la rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado, impedisce naturaliter l’esame di qualsiasi altra questione.
7. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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