Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8120 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 101/1/10, depositata il 19.4.10, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello proposto dal promotore finanziario M.P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni di imposta 2002 e 2003. 2. La CTR, invero, riteneva sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l’applicabilità dell’imposta in questione, esclusivamente in considerazione della natura dell’attività (consulente ed intermediario finanziario) svolta dal M..

3. Per la cassazione della sentenza n. 101/1/10 ha proposto ricorso il contribuente affidato ad un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il M. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 2007, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere che il solo fatto che il M. esercitasse l’attività di promotore finanziario, ricompresa nel novero delle attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c., costituisse indice sicuro della riconducibilità di tale attività a quella di impresa, "alla quale è connaturale l’elemento organizzazione di cui all’art. 2082 c.c.".

Ed infatti, a parere del ricorrente, il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’IRAP, costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione, sussisterebbe sia per coloro che svolgono un’attività imprenditoriale, sia per i soggetti che espletano, invece, un’attività libero-professionale; ma per questi ultimi – a differenza dei primi – tale requisiti potrebbe anche essere escluso, sulla base dall’esame di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Sicchè sarebbe del tutto evidente, ad avviso del M., che il riscontro del predetto presupposto di imposta avrebbe dovuto essere operato dal giudice di appello in concreto, in relazione alla singola fattispecie, sulla scorta dell’esame di tutti i dati fattuali che la connotavano, e non di certo – come ha proceduto la CTR – in base alla sola considerazione della natura dell’attività svolta (promotore finanziario).

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Va osservato, infatti, che l’attività di promotore finanziario – disciplinata, dapprima, dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, poi, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e, quindi, dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 – è dalle disposizioni succitate definita come quella di colui che esercita professionalmente, "in qualità di dipendente, agente o mandatario", l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari. E’, pertanto, del tutto evidente che, solo quando è svolta da un promotore finanziario che possa qualificarsi come imprenditore, sulla base del riscontro, in concreto, di un’organizzazione deputata all’espletamento dell’attività economica di impresa, con gestione a proprio rischio, tale attività può essere inquadrata tra quelle ausiliarie previste dall’art. 2195 c.c., n. 5, e costituisce, dunque, un’impresa commerciale (assoggettabile, tra l’altro, a fallimento) (Cass. 18135/02).

Ne discende che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da C. Cost. n. 156/01, l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del promotore finanziario postula una valutazione complessiva di detta attività, da effettuarsi sulla scorta di tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta.

L’attività del promotore può assumere, invero, – di volta in volta – connotati diversi, variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività di impresa, decisamente e pacificamente sottoposta ad imposizione (cfr. Cass. 8177/07).

2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, è pertanto di tutta evidenza – a giudizio della Corte – la totale insufficienza ed inadeguatezza della motivazione dell’impugnata sentenza, laddove la stessa ha desunto l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività svolta dal M., esclusivamente in considerazione del fatto che si trattava di promotore finanziario, di per sè – secondo l’erronea valutazione della CTR – costituente una figura di imprenditore commerciale assoggettabile all’imposta in questione.

3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 101/1/10 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che dovrà riesaminare il merito della controversia, provvedendo a determinare l’assoggettabilità, o meno, ad imposta dell’attività esercitata dal M., sulla scorta di tutti gli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, in ordine alla sussistenza di un’autonoma organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. 4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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