Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42031

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Udine, a fronte della richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di D.Z.L., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, pronunciava sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per insussistenza del fatto e disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto, per quanto di eventuale competenza.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale. Parte ricorrente osserva che il Giudice ha escluso la sussistenza della contestata fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, afferente al rifiuto di sottoporsi all’accertamento spirometria); e che il medesimo giudicante ha considerato che la constatazione sintomatica dello stato di alterazione alcolica del prevenuto consentiva di ritenere sussistente soltanto la fattispecie ad oggi depenalizzata. Il Procuratore territoriale considera che l’automobilista non era stato in grado di emettere il volume di aria necessario per il funzionamento dell’etilometro, in oltre quindici tentativi; e che tale comportamento si presta ad una duplice valutazione alternativa:

a) D.Z. aveva fraudolentemente cercato di sottrarsi all’accertamento relativo al tasso alcolemico, rendendosi responsabile del reato in addebito; b) la condizione di inabilità al test sussisteva realmente, e trovava spiegazione in un tasso alcolemico rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C).

Il ricorrente osserva che il G.i.p., una volta esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub a), avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al PM, per quanto di competenza, anzichè qualificare il fatto come violazione amministrativa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha rilevato l’insussistenza del dedotto vizio di legittimità, atteso che i motivi di ricorso tendono ad una rilettura del dato probatorio; ed ha chiesto che la Corte regoiatrice dichiari l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Il G.i.p. ha rilevato che l’esame degli atti di indagine effettati dalla polizia giudiziaria operante induce a rilevare che, a fronte di circa dieci tentativi rimasti senza esito, non erano emersi elementi indiziari di una volontà di sottrazione al controllo etilometrico da parte dell’automobilista; e che in tali atti si prospetta, in conclusione, una guida in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica.

Il giudicante ha, quindi, considerato che nel caso di specie si ricade nell’ambito applicativo della violazione amministrativa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Il G.i.p. ha, cioè, considerato che, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, le evenienze riferite dalla polizia giudiziaria imponevano di fare riferimento all’ipotesi di minore gravità, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Come si vede, nel caso di specie, l’esame degli atti di indagine effettuato dal Tribunale nei termini sopra richiamati ha condotto il giudicante a rilevare che non emergevano elementi per ritenere che D.Z. si fosse volontariamente sottratto all’accertamento; e che, del pari, sfuggivano elementi circostanziali di natura sintomatica idonei a dimostrare, in termini di tranquillante certezza, che la condotta posta in essere dall’imputato rientrasse nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 186 C.d.S., come modificato dalla L. n. 120 del 2010. Come noto, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, la rilevanza penale della condotta ricorre oggi unicamente qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Nei termini sopra riferiti il G.i.p. ha censito la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, secondo un apprezzamento che non risulta censurabile in questa sede di legittimità, trattandosi di valutazione conferente rispetto al potere di qualificazione giuridica del fatto, che spetta anche al giudice richiesto di adottare il decreto penale di condanna e perchè privo di fratture logiche, nel concreto apprezzamento del materiale probatorio disponibile.

5. Come evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, il ricorso che occupa si risolve, allora, nella inammissibile prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze acquisite (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

6. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *