T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 9895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli alla Scuola ispettori e soprintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2011/2012;

Tenuto conto che il ricorrente è stato escluso in ragione di un esito a lui sfavorevole della visita di idoneità fisica, a causa di una riscontrata "DISCROMATOPSIANON RICONOSCE TAVOLE E MATASSINE’;

Rilevato che questo Tribunale, dopo aver constatato che in atti era stata depositata una perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell’esclusione, ha disposto una verificazione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale di RomaCecchignola con ordinanza n. 7602 del 2011, che ha avuto esito favorevole per l’odierno ricorrente, avendo quel Collegio medico evidenziato che egli presenta un visus nella norma, con riguardo alle disposizioni del bando (cfr. la relazione medica del Dipartimento militare depositata);

Rilevato nello stesso tempo che, all’esito della verificazione medica disposta da questo Tribunale presso il summenzionato Dipartimento militare, uno dei medici componenti il collegio (capitano medico Carlo Buonomo) ha ritenuto, indicandolo per iscritto con apposita breve relazione, che il candidato non fosse idoneo in quanto "non è stato in grado di leggere tutte le tavole pseudo isocromatiche ed ha letto le matassine colorate con difficoltà tali da non consentire (…) di giudicare normale il senso cromatico del ricorrente (…)"

Ritenuto tuttavia che, nonostante la surriferita dissonanza valutativa si legge espressamente nella relazione depositata che la "Commissione unanime" ha formulato la seguente diagnosi "Lieve discromatopsia. Riconosce le matassine colorate. Non riconosce le tavole di Hishiara", di talché "viste la risultanza dell’accertamento prodotto dall’interessato – viste la risultanza dell’accertamento seguito presso questo Dipartimento Militare esprime il seguente parere medicolegale IDONEO AV (2) D. 5.12.2005 SI IDONEO quale Allievo Maresciallo G.diF.";

Preso atto, in conclusione, che all’esito della disposta verificazione medicolegale l’odierno ricorrente è stato ritenuto fisicamente idoneo e quindi sussistono evidenti presupposti di fondatezza dei motivi di gravame dedotti con il ricorso principale, di talché esso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato infine che, sussistono ragioni per disporre a carico dell’Amministrazione resistente, in virtù del principio della soccombenza processuale, il pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo unificato, come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, Signor L.M., che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge nonché alla restituzione di quanto versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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