T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 9893

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la Società C., ha presentato istanza (prodotta in atti) per ottenere la documentazione relativa al procedimento di occupazione legittima nell’ambito del procedimento espropriativo svolto dal Comune di Roma con riguardo all’area sita tra la Via Cristoforo Colombo, la Via di Decima ed il Canale Vallerano e ciò al dichiarato scopo (ved. pagina 2 del ricorso introduttivo) di verificare se via siano i presupposti per pretendere la restituzione ovvero la retrocessione di aree di proprietà della Società stessa non utilizzate nell’ambito del procedimento ablatorio;

Considerato che la Società C. ha proposto il presente ricorso in conseguenza dell’inerzia mantenuta dai competenti uffici del Comune di Roma in ordine all’istanza ostensiva presentata;

Rilevato che in data 9 novembre 2011 la difesa comunale ha prodotto in giudizio, allegando una nota del Municipio XII, alcuni dei documenti richiesti in copia dalla Società C. con l’istanza ostensiva rimasta inascoltata, ed in particolare:

1) le note n. 2800/E del 1982 e n. 3364/E del 1983 del Comando dei vigili urbani;

2) la nota del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica prot. n. 26571 del 23 aprile 2010 con allegato il verbale della Conferenza di servizi;

chiarendo, nel contempo, che non è stato possibile reperire altri documenti inerenti al procedimento interessato;

Ritenuto pertanto che, anche in virtù di quanto dichiarato dai competenti uffici comunali in ordine alla impossibilità di reperire ulteriore documentazione riferibile a quanto richiesto dalla Società ricorrente, la produzione degli atti in giudizio ad opera della difesa comunale determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione per l’avvenuta (seppur insuperabilmente parziale) soddisfazione della pretesa avanzata dalla medesima Società ricorrente;

Stimato che la circostanza dell’aver il Comune depositato (peraltro solo in parte) la documentazione richiesta con l’istanza di accesso rimasta inevasa solo nel corso del presente giudizio impone comunque di considerare l’Amministrazione parte virtualmente soccombente e quindi rimettere a carico di quest’ultima il peso economico del giudizio, liquidando ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. le spese di lite nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), come da dispositivo;

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Società C. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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