Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.E.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 23.11.2010, con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha applicato la pena concordata dalle parti, in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S.. Il ricorrente eccepisce il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale, rilevando che il Giudice ha omesso di applicare, senza esplicitare alcuna motivazione sul punto, la sanzione sostitutiva della libertà controllata, in luogo dell’arresto, sanzione la cui applicazione era stata richiesta congiuntamente delle parti.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Questa Suprema Corte ha chiarito che al giudice investito di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., compete il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della applicabilità e della comparazione delle circostanze del reato, della congruità della pena da applicare; e che al giudice spetta anche il compito, ove la richiesta comprenda la sostituzione della pena detentiva, di controllare l’ammissibilità della disciplina dettata, per le sanzioni sostitutive, dalla L. n. 689 del 1981, art. 53, "rigettando la richiesta ove ritenga non applicabile la detta sostituzione" (Cass. Sez. U. sentenza n. 295 del 12.10.1993, Rv. 195618); le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno altresì chiarito che la richiesta di applicazione di una pena detentiva da sostituirsi con una sanzione non da luogo ad una duplicità di richieste alternative tra loro. Detto orientamento è stato ribadito da successive pronunce, ove si è precisato che l’eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità (Cass. Sezione 6, sentenza n. 17198, del 18.04.2007, dep. 4.05.2007, Rv.

236454).

2.2 Il Tribunale, nel caso di specie, ha omesso di esaminare la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, in luogo dell’arresto, espressamente formulta dalla parte, ed ha applicato la pena detentiva; si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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