Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8116 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004 da parte del contribuente, agente di commercio, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in quanto spettava al contribuente l’onere probatorio circa la esistenza delle condizioni legittimanti la non applicazione dell’imposta.

Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata non nega che, in base ai principi espressi dall’art. 2697 c.c., debba essere il contribuente a provare l’inesistenza del presupposto impositivo, ma assume la propria decisione sulla base del fatto che sia "pacifico" in giudizio che il contribuente non ha dipendenti ed utilizza mezzi strumentali meramente funzionali alla sua attività e comportanti una quota di ammortamento annuale minima. Le ampie deduzioni dell’amministrazione contraddicono l’ipotesi che la circostanza indicata dal giudice di merito sia pacifica in giudizio.

Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di contrasto sulla circostanza "che il contribuente non ha dipendenti ed utilizza mezzi strumentali meramente funzionali alla sua attività". L’amministrazione ricorrente illustra, nel rispetto del principio di autosufficienza, quali e quanti elementi essa avesse addotto nel giudizio, anche con sostegno documentale, per dimostrare che il contribuente si avvaleva della collaborazione di terzi nell’esercizio della propria attività:

situazione della quale il giudice di merito non ha fatto conto.

Il motivo è fondato. La situazione processuale narrata dall’amministrazione ricorrente imponeva senz’altro una più attenta analisi e una meno generica motivazione per risolvere la controversia: sicchè l’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito si palesa deficitario.

Quindi deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche in ordine alle spese della presenta fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *