Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8115 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000 da parte della contribuente, agente di commercio, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione eccepisce (allegando idonea documentazione) che la contribuente si è avvalsa per le annualità in discussione del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, la presentazione della cui istanza ha valore ostativo al rimborso preteso dalla contribuente medesima.

Il motivo è fondato. Che l’adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, precluda al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto come è il caso dell’IRAP è costante opinione ribadita più volte da questa Corte: "il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria" (Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007).

La relativa questione è rilevabile ex officio. In particolare la Corte ha osservato che "le questioni relative all’applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d’ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere" (Cass. n. 25239 del 2007 in motivazione). Tale operare officioso concerne sia le liti relative all’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia le liti relative ad istanze di rimborso, e in entrambi i tipi di giudizi "l’operare officioso si connette ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall’elisione della pretesa impositiva, realizzata in virtù dell’adesione al condono" (Cass. n. 25239 del 2007 in motivazione).

Resta assorbito il secondo motivo concernente un supposto vizio di motivazione in materia di autonoma organizzazione.

Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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