Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8114 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001 da parte del contribuente, medico convenzionato ASL, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver il giudice di merito ritenuto che l’esercizio di ogni professione abituale esercitata in via autonoma ha in sè insito il concetto di attività organizzata.

Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha sul punto deciso in coerenza con l’orientamento espresso da questa Corte affermando che l’assoggettabilità ad IRAP "richiede la verifica dell’assenza di un’autonoma organizzazione", escludendo, pertanto, ogni tipo di presunzione, come quella erroneamente supposta dal contribuente con il motivo di ricorso in esame (non smentiscono dette conclusioni le sentenze prodotte da parte ricorrente essendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione una questione di fatto il cui accertamento spetta al giudice del merito, senza che possa dirsi che la qualità di "medico convenzionato ASL" escluda di per sè la soggezione all’imposta ove ne ricorrano i concreti presupposti).

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione della disciplina dell’IRAP alla luce di quanto dispone il D.P.R. n. 270 del 2002, in particolare l’art. 22, che disciplina i requisiti per l’apertura degli studi medici nel quadro del convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non emerge dal ricorso quando e con quale atto difensivo sia stata sollevata nel giudizio di merito un’eccezione relativa alla rilevanza della disciplina emergente dal D.P.R. n. 270 del 2002, nella determinazione della autonoma organizzazione. Peraltro, la sentenza impugnata risolve la propria ratio deciderteli nell’accertamento in fatto della esistenza di un’autonoma organizzazione evidenziata dall’incompatibilità, per l’elevato valore, dei costi sopportati dal contribuente e dei beni strumentali utilizzati con quelli utilizzati abitualmente nell’esercizio della specifica attività.

Con il terzo motivo, il contribuente lamenta un vizio di motivazione in ordine alla negata assenza di autonoma organizzazione nella fattispecie, per eccedenza dei beni strumentali impiegati rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione specificamente svolta.

Il motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente chiede al giudice di legittimità una revisione del giudizio di merito, che sostituisca alla fine la valutazione del contribuente in ordine alla "esiguità" dei mezzi impiegati, a quella della sentenza impugnata, che li ha, invece, ritenuti eccedenti (con deduzione ricavata dal valore degli stessi, come è pure possibile e legittimo; v. Cass. n. 26161 del 2011) rispetto a quelli che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione. Nè va dimenticato che la sentenza impugnata risolve la propria ratio decidendi sostanziale nel mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere probatorio che su di lui grava, non avendo egli "fornito alcuna prova documentale idonea attestante l’assenza delle condizioni proprie dell’autonoma organizzazione": e sul punto manca una adeguata censura nel motivo di ricorso in esame.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Il consolidamento dei principi enunciati giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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