Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8113 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2002 al 2004 da parte del contribuente, medico convenzionato ASL, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste l’amministrazione con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver il giudice di merito ritenuto rilevante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP l’entità quantitativa dei costi sostenuti dal contribuente per spese di svolgimento dell’attività professionale e non la consistenza dell’organizzazione professionale.

Il motivo è inammissibile in quanto deduce come violazione di legge un vizio (eventuale) della sentenza impugnata che può essere dedotto esclusivamente come vizio di motivazione, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è la ritenuta eccedenza dei beni strumentali, in linea con l’orientamento espresso da questa Corte che ha affermato: "In tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" (Cass. n. 26161 del 2011).

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta un vizio di motivazione in ordine alla negata assenza di autonoma organizzazione nella fattispecie, per eccedenza dei beni strumentali impiegati rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione specificamente svolta. Il motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente chiede al giudice di legittimità una revisione del giudizio di merito, che sostituisca alla fine la valutazione del contribuente in ordine alla "esiguità" dei mezzi impiegati, a quella della sentenza impugnata, che li ha, invece, ritenuti eccedenti (con deduzione ricavata dal valore degli stessi, come è pure possibile e legittimo) rispetto a quelli che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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