Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42015 Pena pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 12.4.2007, condannava D.A. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, in relazione al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c). La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 10.10.2008 riduceva la pena originariamente inflitta e confermava nel resto. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 15.06.2010, ritenendo fondato il motivo di ricorso relativo alla omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, sulla invocata rateizzazione della pena pecuniaria, annullava sul punto la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catania, con rinvio alla Corte territoriale per esame della richiesta ex art. 133 ter c.p..

2. La Corte di Appello di Catania, giudicando in sede di rinvio, con sentenza in data 3.12.2010, osservava che l’imputato rimasto contumace non aveva offerto la prova circa le proprie condizioni economiche e rigettava la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo l’illogicità della motivazione. Rileva la parte che la Cotte di Appello non ha concesso il richiesto beneficio, ritenendo non provata la precarietà delle condizioni economiche dell’imputato.

L’esponente considera che D. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che detta evenienza lascia presumere la precarietà delle condizioni economiche dell’imputato; rileva, inoltre, che l’Autorità procedente aveva pure demandato alla Guardia di Finanza gli accertamenti necessari, al riguardo, e che detta documentazione risulta allegata agli atti del processo. L’esponente considera poi che la contumacia dell’imputato non è elemento dal quale potere desumere lo stato di possidenza dell’imputato. Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di effettuare la dovuta comparazione tra l’ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Questa Suprema Corte, con la richiamata sentenza resa in data 6.5.2010 aveva espressamente rilevato "che il decidente ha il dovere di motivare l’esercizio del potere discrezionale attribuitogli in tema di pagamento rateale della multa o dell’ammenda, non solo facendo riferimento ai criteri generali di cui all’art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza, da un lato, l’ammontare della pena pecuniaria inflitta e, dall’altro, le condizioni economiche del condannato, considerando in quale rapporto debbano essere poste queste due entità, al fine di stabilire, sia se esse consentano il pagamento in unica soluzione, ovvero consiglino la rateizzazione, sia l’ammontare delle singole rate". Affermato tale principio di diritto, la Corte regolatrice aveva quindi disposto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata "affinchè il giudice ad quem esamini l’istanza, ex art. 133 ter c.p., ed argomenti adeguatamente in merito". 4.2. Tanto premesso, si osserva che la Corte di Appello, giudicando in sede di rinvio, nel censire la richiesta ex art. 133 ter c.p., si è limitata a rilevare che l’imputato, rimasto contumace, non aveva fornito elementi di prova, al riguardo. Il Collegio ha quindi omesso di effettuare la valutazione comparativa demandata dalla Corte regolatrice, tra l’ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato, sul presupposto di una mancata osservanza del relativo onere probatorio, da parte del richiedente.

E’ appena il caso di ribadire che il giudice del merito, a fronte della richiesta ex art. 133 ter c.p., deve comunque procedere allo scrutinio di cui si tratta, sulla base delle emergenze disponibili; e che, nel caso, la Corte di Appello non ha neppure verificato se la documentazione, relativa alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato del prevenuto, offriva informazioni di rilievo sulla capacità reddituale di D.A..

5. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione che nega la domandata rateizzazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, per lo scrutinio della regiudicanda in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che nega la domandata rateizzazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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