Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Montepulciano – Giudice monocratico -, con sentenza in data 11-1-2011, applicava all’imputato U.G., su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed Euro 700,00 di ammenda in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ai test sulla sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica dello stato di alterazione nella guida per uso di stupefacenti.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Osservava che, a suo avviso, il fatto contestato (avvenuto in data (OMISSIS)) tuttora costituiva solo un illecito amministrativo.

Invero, l’art. 187 C.d.S., comma 8 non consentiva alcun riferimento all’analoga fattispecie di rifiuto prevista nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 7, prima depenalizzato con L. n. 160 del 2007 e poi riqualificato come reato con L. n. 125 del 2008): in particolare, l’art. 187, comma 8, era delineato, contenendo l’inciso" salvo che il fatto costituisca reato", in senso di chiara esclusione in principio della configurazione del fatto ivi contemplato come reato. Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.

Invero, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti stabiliti per il riscontro della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici (art. 187 C.d.S., comma 8) è sanzionato inequivocabilmente con rinvio alla analoga disposizione prevista per il caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 7).

La fattispecie del rifiuto era stata depenalizzata, per entrambi i reati menzionati (artt. 186 e 187 C.d.S.), con la L. n. 160 del 2007, e poi la stessa era stata nuovamente qualificata come reato con la L. n. 125 del 2008. Attualmente, quindi, l’ipotesi illecita costituisce reato contravvenzionale e come tale va punita. Non vi è alcun elemento nè letterale nè logico che possa giustificare una diversa interpretazione.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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