Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 21.04.2010 del Tribunale di Trieste, con la quale, a norma dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a C.A. – chiamato a rispondere della violazione dell’art. 187 C.d.S., per avere guidato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti e per essersi rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento – la pena richiesta dalle parti e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

Parte ricorrente considera che nel caso: il prevenuto risponde di due distinte violazioni (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di accertamento) e che, di converso, il Tribunale ha applicato la pena, come pure la sanzione amministrativa accessoria, in relazione ad un solo reato.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Osserva il Collegio – nel procedere alla verifica del rispetto dei termini stabiliti a pena di decadenza per l’impugnazione, ex art. 585 c.p.p., u.c. – che l’orientamento espresso da questa Suprema Corte che è venuto consolidandosi, muovendo dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite sulla natura della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, considera che la sentenza con cui si applica la pena su richiesta dalle parti deve ritenersi emessa senza che sia proceduto a dibattimento. Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo chiarito che, a parte il caso in cui all’applicazione della pena si addivenga all’esito del dibattimento, previa valutazione della mancanza di giustificazione del dissenso del pubblico ministero alla richiesta tempestivamente presentata dall’imputato, la sentenza di patteggiamento non può essere assimilata alla sentenza dibattimentale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 295 del 12.10.1993, dep. 17.01.1994, Rv. 195617).

2.2 Ciò posto, si osserva – altresì – che con riferimento alla Individuazione degli specifici termini per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale, sia che essi abbiano natura di sentenza o di ordinanza o decreto, il prevalente orientamento espresso dalla Corte regolatrice è nel senso di ritenere che deve, in ogni caso, trovare applicazione la previsione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di talchè il termine per impugnare risulta pari a quindici giorni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5496 del 3.02.2010, dep. 11.02.2010, Rv. 246125).

Orbene, le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che il termine per l’impugnazione delle sentenze rese ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, – a parte il caso di sentenza emessa all’esito del dibattimento, qualora il pubblico ministero non abbia aderito alla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, come sopra chiarito – sia unico e pari a giorni quindici, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), atteso che la sentenza di patteggiamento non può essere altrimenti assimilata alla sentenza dibattimentale. La considerazione assorbente del predetto rilievo, che muove dalla natura camerale del provvedimento, induce poi a ritenere che il termine per l’Impugnazione non muti anche nel caso in cui il giudice depositi la motivazione nel quindicennio giorno; e che in tal caso il termine decorra dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza e non dalla lettura del provvedimento.

3. Applicando le richiamate coordinate interpretative alla fattispecie di giudizio, si osserva che il ricorso in esame risulta tardivamente proposto. Invero, la comunicazione della sentenza che occupa al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, ex art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), è stata effettuata in data 15.10.2010, mentre il ricorso risulta depositato il 5.11.2010, cioè a dire oltre il termine di quindici giorni stabilito per l’impugnazione, decorrente dalla data della predetta comunicazione.

4. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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