T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 20-12-2011, n. 9910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Riferiscono i ricorrenti che con verbale prot. n. 59612 del 4.12.2009 gli Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso l’Ente regionale RomaNatura – addetto alla Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette all’interno del Comune di Roma – hanno contestato ai medesimi, in qualità di comproprietari responsabili, la realizzazione dei seguenti illeciti edilizi sull’appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale di circa 5,1 ettari, sito nel Comune di Roma, località "La Brava", con affaccio su via della Vignaccia snc per "apertura di una strada sterrata tramite scavi, smottamento terra, variazione di quote, rimozione della crosta erbosa" in due punti dell’area con apertura anche di un piazzale sterrato nonché "abbattimento di alberi (tra cui sughere), abbandono di cumuli di terreno e cataste di legno".

A seguito di detto verbale il Comune di Roma -U.O.T del Municipio Roma XVI ha ordinato ai trasgressori con D.D. n. 2302 del 15.12.2009 la demolizione delle opere di cui sopra e il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso detta ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso a questo Tribunale ed è stata concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento demolitorio con ordinanza in data 8.4.2010, n.1553. Nel frattempo è stato avviato anche un procedimento penale a carico dei ricorrenti RG n.r. 39645/2009 con convalida in data 11.8.2009 di sequestro penale dell’area.

Con provvedimento in data 24.11.2009, su istanza degli indagati, il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma ha disposto il dissequestro del cantiere e la restituzione agli aventi diritto al fine di effettuare la demolizione delle opere abusive "previa indicazione delle modalità operative di intervento da parte delle Autorità preposte". A ciò è seguita una proroga da parte dello stesso Sostituto Procuratore per eseguire il ripristino "previ contatti con la P.G. operante per le prescrizioni del caso".

Dopo la presentazione in data 11.3.2010, prot. n. 1406 di una prima istanza di rilascio di N.O. da parte dei ricorrenti, RomaNatura ha rilasciato il preventivo N.O., a condizione del ripristino del sentiero coinvolto nell’intervento "esclusivamente pedonale, in terra compattata e di larghezza non superiore a 1 metro".

Ritenute tali prescrizioni inaccettabili, in quanto restrittive rispetto alla originaria preesistenza, i ricorrenti hanno proposto una seconda istanza in ordine alla quale l’Ente Parco ha adottato un provvedimento di preavviso di diniego di Nulla Osta, ex art.10 bis della Legge n. 241 del 1990 e dopo aver sottoposto a sequestro tutta l’area ha adottato un provvedimento di temporanea sospensione del termine di conclusione del procedimento.

I ricorrenti con il presente gravame denunciano la sostanziale valenza di silenzio inadempimento del predetto provvedimento di sospensione e censurano la illegittimità del silenzio dell’Ente in quanto estraneo alle ipotesi tipiche di cui all’art.2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, in presenza delle quali la P.A. ha facoltà di sospendere la conclusione del procedimento amministrativo per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione di informazioni, risultando la decisione di sospensione dell’Amministrazione, pertanto, arbitraria e priva di motivazione. Inoltre, il silenzio dell’Ente sembrerebbe incomprensibile e contrario ai principi del buon andamento l’atteggiamento omissivo – a fronte della richiesta di intervento da parte degli interessati al fine di ottemperare all’ordine del giudice per il ripristino – giustificato dalla opportunità di attendere l’esito del procedimento penale in corso. In conclusione, chiedono a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione di provvedere in modo positivo sull’istanza di rilascio di N.O, con eventuale nomina di commissario ad acta, in caso di inottemperanza.

Si è costituito in giudizio l’Ente Regionale RomaNatura per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 13 luglio 2011 ha confermato la correttezza del procedimento da parte dell’Amministrazione e la scelta ragionevole di adottare la dilazione della conclusione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale pendente.

Alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare gli aspetti di rito in relazione alla domanda avanzata da parte ricorrente; in particolare, i signori F. e C., attivando il rito del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Ente intimato di provvedere in modo positivo sull’istanza di rilascio di N.O ed hanno denunciato la sostanziale valenza di silenzioinadempimento del provvedimento 21 aprile 2011, adottato a seguito dell’istanza di parte dal predetto Ente, recante la temporanea sospensione del termine di conclusione del procedimento.

Al riguardo, occorre rilevare che nel processo amministrativo qualora vengano proposte in giudizio domande soggette a riti diversi (nell’ambito del rito del silenzio ai fini dell’esecuzione, ma anche rivolte a differenti e più complesse questioni di merito), ai sensi dell’art. 32 del c.p.a. deve applicarsi il procedimento previsto dal rito ordinario e non può seguirsi il rito speciale in camera di consiglio in quanto l’ art. 87, comma 1 c.p.a., impone, a pena di nullità, la trattazione del processo in udienza pubblica (cfr.T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 maggio 2011, n. 4216).

Va altresì evidenziato che presupposto per l’applicazione del rito speciale è il silenzio della P.A. e, in particolare, l’omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenziorifiuto, mediante il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest’ultimo può scaturire dalla legge o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongono l’adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato (data la particolarità del processo amministrativo, che è sostanzialmente un processo sull’atto) di adire il Tribunale per far valere le proprie ragioni. L’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, poi, a sua volta, presuppone che l’istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 518).

Ne deriva che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere su istanze per le quali si è già espressa (sia pure nel senso non satisfattivo per l’interessato, come nella specie nella quale l’Amministrazione si è espressa con un provvedimento sia pure dilatorio, di sospensione) e che solo apparentemente appaiono quali controversie aventi per oggetto una situazione di inerzia, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa domanda volta a dichiararne l’illegittimità, è da ritenersi inammissibile (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38227; idem, 27 giugno 2011, n. 5661).

D’altra parte, con l’azione avverso il silenzio l’interessato può chiedere solo l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere e può spingersi a chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., solo se si tratti "di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione" (cfr. da ultimo,Cons.Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 aprile 2011, n. 3036) e il giudice amministrativo, nel presente giudizio avverso il silenzio, non può sostituirsi alla P.A. (art. 34 comma 2, c.p.a.).

3. In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, il ricorso è inammissibile.

L’esito e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dispone al compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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