Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 15-11-2011, n. 42029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. presso il Tribunale di Genova applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di M.E. per violazione della legge sugli stupefacenti. Avverso il provvedimento coercitivo veniva presentata istanza di riesame con la quale si sollecitava la revoca della misura cautelare.

Il Tribunale della libertà di Genova, ai sensi dell’art. 309, comma 10, pronunciava declaratoria di inefficacia dell’ordinanza impugnata – disponendo contestualmente l’immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa, fermo restando quindi lo stato di detenzione in relazione al diverso procedimento n. 9942/10 Gip – e dava conto del convincimento così espresso con le seguenti argomentazioni: a) al Tribunale stesso erano stati inviati i seguenti atti: l’ordinanza coercitiva, la richiesta di rinvio a giudizio ed il dispositivo della sentenza, peraltro priva della motivazione perchè differita con riserva del termine di 90 giorni; b) non era stato invece trasmesso il fascicolo processuale relativo agli atti del procedimento in esame (n. 2894/11 Gip); c) erano stati inviati anche atti relativi ad altro procedimento (n. 9942/10 Gip) pendente nei confronti del medesimo imputato sui quali non si fondava l’impugnata ordinanza; d) conclusivamente, non erano stati dunque trasmessi gli atti posti a fondamento della misura applicata con l’ordinanza oggetto dell’istanza di riesame.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova deducendo violazione di legge sulla base di censure così formulate: a) una volta intervenuta sentenza di condanna non era più in discussione la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza; b) il Tribunale del riesame si sarebbe dovuto limitare alle valutazioni concernenti le esigenze cautelari, la ricorrenza dei limiti edittali di pena e le questioni inerenti alla scadenza dei termini di custodia, valutazioni che gli atti trasmessi dal GIP avrebbero ben reso possibile; c) se del caso, il Tribunale avrebbe potuto richiedere l’integrazione degli atti. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Emerge dallo stesso tenore del ricorso del PM che al Tribunale del riesame sono stati trasmessi – oltre al provvedimento impugnato – la richiesta di rinvio a giudizio ed il solo dispositivo della sentenza di condanna; dunque, non ha pregio l’osservazione svolta dal pubblico ministero ricorrente ed in ragione della quale "… nel caso in esame il gip aveva trasmesso gli atti indispensabili ai fini di cui sopra". Ed invero, al Tribunale era stato trasmesso il solo dispositivo della sentenza di condanna, senza la motivazione in ordine alla quale vi era stata riserva di deposito nel termine di 90 giorni; e non era neppure stato inviato, soprattutto, il fascicolo processuale relativo al procedimento in esame, conclusosi con sentenza di condanna, quanto, piuttosto, gli atti relativi all’altro procedimento pendente nei confronti dello stesso imputato. Nè è condivisibile l’assunto del P.M. ricorrente laddove questi ha affermato che erano stati trasmessi al Tribunale del riesame gli atti indispensabili al riesame stesso e che, laddove il tribunale del riesame avesse ritenuto da integrare tali atti, avrebbe dovuto inoltrare una specifica richiesta. Se è vero, infatti, che il tribunale del riesame non poteva entrare nuovamente nella valutazione dei gravi indizi – una volta intervenuta sentenza di condanna di primo grado – ma solo sui presupposti cautelari, sulla ricorrenza dei limiti di pena e sulle questioni inerenti alla scadenza dei termini di custodia, è altresì vero che in assenza della motivazione della sentenza di condanna il tribunale del riesame non avrebbe in alcun modo potuto esprimere le proprie valutazioni in proposito, nè avrebbe potuto integrare gli atti trasmessi se non attraverso una generale richiesta di tutti gli atti del procedimento conclusosi con la sentenza di condanna. Conclusivamente, ad avviso del P.M. il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto avvalersi del solo dispositivo della sentenza di condanna per la valutazione delle esigenze cautelari, e nessun altro atto occorreva pertanto trasmettergli: prospettazione, questa, che non può trovare condivisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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