T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 20-12-2011, n. 9907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti gli articoli 31; 36, comma 2, e 117 cod. proc. amm.;

1. La società ricorrente espone di essere titolare di un’area nell’ambito del Comune di Artena e di avere chiesto, in data 24 febbraio 2011, il "rinnovo" di un permesso di costruire rilasciato al proprio dante causa nel 2007, per la realizzazione di un centro di allevamento biologico nella località "T.".

2. Il Comune di Artena non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 17 novembre 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. L’azione risulta tempestivamente e ritualmente proposta.

5. Il Collegio rileva che in atti non vi è la prova che l’Amministrazione abbia provveduto nei termini di legge sull’istanza di rinnovo acquisita al protocollo comunale in data 24 febbraio 2011 (n. 3856).

Su di essa permane l’obbligo di pronunciarsi, che deve essere dichiarato da questo giudice.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto nella sola parte relativa all’impugnazione del silenzio – inadempimento, mentre la trattazione della domanda risarcitoria va rinviata alla sede del rito ordinario (art. 117, comma 6, cod. proc. amm.).

Il Comune di Artena dovrà quindi formalmente pronunciarsi sull’istanza in questione.

La declaratoria di detto obbligo è limitata alla necessità di una pronuncia espressa e completa, affidata al competente organo dell’Amministrazione.

7. La pronuncia sulle spese di giudizio rimane riservata alla fase di merito, avente ad oggetto la decisione sulla domanda risarcitoria e la compiuta definizione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, nella parte concernente l’accertamento dell’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, e per l’effetto ordina al Comune di Artena, in persona dell’organo competente, di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente nel termine di quaranta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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