Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8107 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha accolto solo parzialmente il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio che aveva a sua volta accolto solo parzialmente, ravvisando una responsabilità paritaria, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di R.D., conducente, e della Generali Assicurazioni S.p.A., in relazione ad un sinistro stradale avvenuto il 1 ottobre 1988.

Resiste con controricorso la Assicurazioni Generali S.p.A..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e della nullità della sentenza, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, invece di dichiarare inammissibile gli appelli incidentali in quanto tardivi (quello delle Assicurazioni Generali) e comunque privi dei motivi specifici di impugnazione, ha riformato in pejus la sentenza di primo grado.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non riporta testualmente il contenuto delle comparse di risposta, onde consentire al Collegio di valutare se in esse vi siano o meno motivi specifici di impugnazione.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente in sostanza si duole della lettura delle risultanze istruttorie.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, sia per la mancanza della chiara esposizione del fatto controverso, richiesto, quanto al vizio di motivazione, dall’art. 366-bis, applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata il 26 giugno 2007, sia perchè comunque il ricorrente invoca da questo giudice di legittimità una autonoma e diversa lettura, rispetto a quella datane dal giudice di merito, delle risultanze istruttorie.

3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della quantificazione dell’invalidità nella CTU in forma forfetaria, nella misura del 35%, invece che analitica, il che avrebbe portato ad una valutazione del 60-65%. 3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non chiarisce in che modo una valutazione analitica avrebbe portato a riconoscere una invalidità del 60-65%, tenuto anche conto che, diversamente da quanto sembra affermarsi in ricorso, non vi è stata, in sentenza, una diagnosi di iposurrenalismo grave a seguito del sinistro.

4.- Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole dell’affermazione secondo cui la invalidità da fui contratta non incide sulla capacità lavorativa di medico di base.

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura di vizio di motivazione priva del momento di sintesi.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole della liquidazione del danno da invalidità permanente senza tenere conto dei propri redditi professionali, chiedendo, nel quesito di diritto, se incorra in violazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, commi 1 e 2, convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, il giudice di merito che, in accoglimento della domanda, "liquida i danni tenendo presente l’età, la invalidità ed i postumi subiti prescindendo dal calo dei redditi professionali netti". 5.1.- Il quinto motivo è inammissibile, perchè si risolve in una censura di vizio di motivazione priva del momento di sintesi, e infondato quanto al resto, in quanto, nel quesito di diritto relativo alla violazione di legge, si deduce l’illegittimità del criterio adottato dalla Corte di Appello, alla stregua del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, commi 1 e 2, convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, in quanto non avrebbe tenuto conto del "calo dei redditi professionali netti", laddove l’art. 4 del citato D.L., non impone certo di tener conto del calo dei redditi.

6.- Con il sesto motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole dell’affermazione – tratta dalla CTU – secondo cui "va del pari escluso il credito per rimborso spese future anche perchè a carico del servizio sanitario nazionale", assumendo che è notorio che non tutti i farmaci sono a carico del SSN e che, per quelli a carico, si paga un ticket, e comunque lamenta l’omesso esame, da parte dei consulenti, della documentazione di spesa prodotta.

6.1.- Il sesto motivo è inammissibile, sia perchè si risolve in una censura di vizio di motivazione priva del momento di sintesi (nella parte in cui la Corte di Appello avrebbe ritenuto la causa matura per la decisione nonostante la mancata risposta dei periti), sia perchè il ricorrente non indica l’ammontare delle voci di spesa che assume ingiustamente non liquidate.

7.- Con il settimo motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e dell’omessa pronuncia, lamenta che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata nè riguardo al danno per invalidità temporanea assoluta e relativa nè riguardo alle spese di giustizia di primo grado, censurando, nei quesiti di diritto, "la mancata pronuncia senza motivazione alcuna". 7.1.- Il settimo motivo è inammissibile per l’intrinseca contraddittorietà dei quesiti di diritto.

Doledosi della "mancata pronuncia senza motivazione alcuna" dei motivi di appello relativi al danno da invalidità temporanea ed alle spese di primo grado, il ricorrente non consente di valutare se i quesiti si riferiscano al vizio di omessa pronuncia ( art. 360 cod. proc. civ., n. 4) o a quello di omessa motivazione ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

8.- Con l’ottavo motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole, nei quesiti di diritto, de fatto che il Collegio dei periti abbia risposto solo ai quesiti della controparte e del fatto che la Corte "abbia consentito che il Collegio dei Periti rispondesse solo ai quesiti di parte appellata", pur essendo stati ammessi anche i quesiti proposti dalla parte appellante.

8.1.- L’ottavo motivo è infondato. Il fatto che la CTU abbia risposto solo a parte dei quesiti proposti dal giudice non si traduce, evidentemente, in un vizio della sentenza, purchè il giudice di merito motivi adeguatamente la propria decisione (e nella specie il vizio di motivazione dedotto è privo del momento di sintesi).

9.- Con il nono motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e dell’omessa pronuncia, si duole della mancata decisione in ordine alla richiesta di confermare l’impugnata sentenza nelle parti non appellate (ci si riferisce, nella specie, alla condanna al risarcimento dei danni causati al mezzo del ricorrente).

9.1.- Il nono motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata la parte della sentenza di primo grado di cui si è chiesta la conferma.

10.- Con il decimo motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole della condanna per la metà al pagamento delle spese di appello, compensate per l’altra metà. 10.1.- Il decimo motivo è infondato. I F., appellante principale, che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in senso a lui più favorevole, in appello è soccombente rispetto alla controparte, il cui appello incidentale è stato in parte accolto. Legittimamente, dunque, il giudice di merito lo ha condannato al pagamento di metà delle spese, compensate per l’altra metà. 11.- Con l’undicesimo motivo il ricorrente si duole di ciò che lui stesso definisce un errore materiale, e cioè l’indicazione del Tribunale di Milano, invece del Tribunale di Sondrio, quale autorità emittente la sentenza di primo grado.

11.1- L’undicesimo motivo è inammissibile. L’errore materiale non può essere infatti denunciato con il ricorso per cassazione ma va corretto con lo speciale procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. 20 febbraio 2006 n. 3656; Cass. 22 maggio 2006 n. 12004).

13.- Il ricorso va dunque rigettato. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato alle spese, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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