Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8106 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M.T. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha parzialmente accolto il gravame della Nuova Tirrena, impresa cessionaria intervenuta in giudizio in primo grado, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria di essa ricorrente, originariamente proposta nei confronti di C. M., di C.F. e della Unione Euro Americana assicurazioni S.p.A., in relazione all’investimento subito il (OMISSIS), mentre in Roma conduceva a mano una bicicletta, ad opera di un taxi di proprietà di C.M. e condotto da C. F., assicurato con la Unione Euro Americana.

La Nuova Tirrena S.p.A. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, mentre M. e C.F. e la Unione Euro Americana non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, lamenta "l’estrema genericità dell’attività difensiva posta in essere sin dall’inizio dalla Nuova Tirrena", qualificabile come non contestazione, con la conseguenza che i fatti dedotti dovevano ritenersi come ammessi.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, non indicando la ricorrente di avere sottoposto la censura al giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente afferma l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, formulando il seguente quesito di diritto, seguito da altri dello stesso tono: "Dica codesta Ecc.ma Suprema Corte che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare i pedoni". 2.1.- Il mezzo è evidentemente inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto, del tutto generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta, considerato le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata l’8/9/06, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (Cass. SSUU 15 gennaio 2007 n. 36).

3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente si duole dell’affermazione, in appello, di un proprio concorso di colpa nella misura del 30%, non sollecitato in primo grado dalla Nuova Tirrena, con conseguente ultrapetizione, formulando in conclusione i seguenti quesiti di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Suprema Corte che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove (…)" e "che l’atto di appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e che la cognizione rimane circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante con gli specifici motivi (…). E che, censurato il difetto di specificità dei motivi di impugnazione, risultando dedotto un errar in procedendo, è consentito a codesta Ecc.ma Corte l’esame diretto degli atti. Dica, altresì, che essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alla sentenza impugnata in mancanza di tale dimostrazione l’appello da lui proposto deve essere respinto con conseguente passaggio in giudicato del capo, punto o profilo rimasto indimostrato". 3.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di diritto, del tutto generici e formulati in modo tale da richiedere una risposta necessariamente positiva. E’ appena il caso di sottolineare che comunque la domanda attrice richiedeva la necessaria ricostruzione del fatto.

4.- Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente assume che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, ben avrebbe fatto a valutare i postumi invalidanti nella misura del 25%, come ritenuto dal CTP, piuttosto che de 10%, come ritenuto dal CTU, ed assume che in realtà detto giudice ha condiviso integralmente le tesi dei CTP. 4.1.- Il mezzo è inammissibile, trattandosi evidentemente di una questione di fatto.

5.- Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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