Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 15-11-2011, n. 42027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Torino sostituiva la misura della custodia in carcere – applicata nei confronti di O.E. in relazione ad episodi di furto consumato e furto tentato, commessi in concorso con altri – con quella degli arresti domiciliari, e ciò in concomitanza con remissione dal parte del P.M. del decreto di citazione a giudizio per tali reati. Il Tribunale del riesame di Torino respingeva l’appello proposto dal P.M. avverso detto provvedimento del GIP e, in relazione alle deduzioni dell’appellante, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) il provvedimento impugnato non si fondava solo sul decorso del tempo, ma anche su ulteriori elementi, la cui ritenuta valenza sintomatica dell’attenuazione delle esigenze cautelari appariva assolutamente condivisibile, e precisamente: a) la giovane età dell’ O., il quale era alla sua prima esperienza carceraria avendo subito precedenti condanne alla sola pena pecuniaria: di tal che, il sensibile presofferto carcerario (par ad oltre cinque mesi) ben poteva avere esplicato parziale efficacia deterrente; b) nel periodo di oltre sei mesi in cui l’indagato aveva fruito della libertà personale – intercorrente tra il provvedimento del GIP che aveva revocato l’originaria misura della misura custodiate in carcere per ritenuta sopravvenuta carenza del requisito della gravità indiziaria, fino al ripristino della custodia intramuraria disposta dal Tribunale – l’ O. non aveva posto in essere alcuna illecita attività, nè il pericolo di recidivanza poteva essere nel fatto che l’ O. non a stato reperito per circa un mese allorquando era stata ripristinata la massima misura restrittiva; 2) il pericolo di fuga non era stato ravvisato dal GIP nè era stato prospettato dal P.M. con l’appello.

Ricorre per Cassazione il P.M. il quale – dopo aver ripercorso le varie fasi del procedimento incidentale "de libertate" – denuncia vizio motivazionale sul rilievo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi evidenziati con l’atto di appello, omettendo di motivare su alcuni di essi, con particolare ferimento al ruolo di "maresciallo telefonista" svolto dall’ O. per l’esecuzione dei reati allo stesso addebitati, dal P.M. individuato quale elemento rivelatore di concreto pericolo di recidivanza.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, le censure del ricorrente attengono per lo più ad apprezzamenti di merito e tendono sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di legittimità. Giova sottolineare che anche nel procedimento incidentale "de libertate", una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze probatorie prospettata dal ricorrente, essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 6383/98, RV. 209787, e Sez. 1, N. 1083/98, RV. 210019). Il vizio di manifesta illogicità che legittima il ricorso per Cassazione deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato; con la conseguenza che, "una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità" (così, Sez. Un., n. 30 del 14/12/1995, RV. 202903, in relazione a fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare). Nella concreta fattispecie, le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, quali sopra sinteticamente ricordate, non presentano alcuna connotazione di illogicità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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